Competenze dello Studio

martedì 4 novembre 2014

Il soggetto rimasto coinvolto in un sinistro stradale con un altro veicolo quando può esperire l'azione giudiziale?

Qualora il soggetto rimasto coinvolto in un sinistro stradale con altro veicolo abbia inoltrato la richiesta di risarcimento del danno alla compagnia assicurativa e, questa, non abbia comunicato la propria offerta o il suo diniego oppure nel caso in cui non si sia giunti ad un accordo tra le parti, l'azione giudiziale diretta potrà essere esperita nei soli confronti della propria compagnia.
Per poter adire la competente autorità giudiziaria, però, è necessario rispettare un termine definito.
Devono, cioè, essere trascorsi 60 giorni nel caso in cui nel sinistro si sono verificati danni solo ai veicoli, ai natanti o ad altri beni materiali; devono essere trascorsi 90 giorni nel caso in cui siano state accertate dalle strutture competenti lesioni di lieve entità; devo essere trascorsi 30 giorni nel caso in cui entrambi i soggetti coinvolti hanno sottoscritto il modulo di constatazione amichevole.     
I termini suddetti decorrono dal giorno in cui il danneggiato ha presentato in forma completa, a mezzo lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC, la richiesta di risarcimento alla propria impresa di assicurazione. La mancata indicazione di alcuno degli elementi indicati nell'art. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private non consentirà alla compagnia di comunicare decisione alcuna sulla richiesta di risarcimento ma soprattutto non farà decorrere i termini per formulare la relativa offerta. 
Si ricorda che, ricevuta la richiesta di risarcimento, la compagnia di assicurazione dovrebbe formulare un'offerta entro: 30 giorni in caso di danni ai veicoli ed alle cose se il modulo di constatazione amichevole è sottoscritto da entrambi i soggetti coinvolti; 60 giorni nel caso di danni solo a veicoli e cose senza sottoscrizione del modulo di constatazione amichevole; 90 giorni in caso di lesioni.

Nessun commento:

Posta un commento