Il danno non patrimoniale consiste nella lesione di interessi giuridicamente rilevanti cagionata secondo le regole degli articoli 2043 e seguenti del codice civile. Tale danno è diverso da quello economicamente valutabile secondo parametri oggettivi. Si pensi, ad esempio, ad un sinistro stradale dal quale possono scaturire danni sia di natura patrimoniale (il danno riportato alla vettura) sia di natura non patrimoniale (le lesioni fisiche).
La Corte di Cassazione è intervenuta, negli ultimi giorni, al fine di chiarire la natura del danno non patrimoniale, definendolo come una categoria unitaria all'interno della quale va ricompreso sia l'invalidità permanente causata dalle lesioni (danno biologico permanente) - la cui liquidazione comprende necessariamente tutti i pregiudizi normalmente derivanti da quei tipo di postumi - sia le sofferenze che, pur traendo occasione dalle lesioni, non hanno un fondamento clinico - quali la vergogna, la prostrazione, la tristezza e la disperazione. Dunque, non è permesso moltiplicare le voci di danno e quindi procedere, ad esempio, ad una liquidazione separata del danno estetico, del danno alla vita di relazione e del danno alla vita sessuale.
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