Dal 9 febbraio 2015 chi vorrà instaurare un procedimento giudiziario al fine di ottenere il risarcimento del danno in seguito ad un sinistro stradale, nell'ipotesi in cui la trattativa stragiudiziale non sia andata a buon fine, dovrà, decorsi i termini legali per il risarcimento (60 giorni per danni solo a cose e 90 giorni per danni a persone) e tramite avvocato, invitare la controparte alla stipula della c.d. "convenzione di negoziazione assistita". Questa, altro non è che un tentativo di risolvere la controversia bonariamente attraverso la stipula di un accordo tra i rispettivi legali. Mancando tale passaggio, l'eventuale giudizio instaurato sarà, dal giudice, dichiarato improcedibile.
La risposta all'invito formulato dalla parte danneggiata deve pervenire entro 30 giorni. In caso di rifiuto o in mancanza di riscontro, scaduti i 30 giorni, la parte sarà libera di instaurare il giudizio, a pena di decadenza, entro lo stesso termine.
Se, invece, controparte aderisce all'invito, i rispettivi legali si incontreranno per tentare di trovare una soluzione "amichevole": se l'accordo non viene raggiunto, dovrà essere comunque redatta la dichiarazione di mancato accordo che gli avvocati certificheranno; se l'accordo viene raggiunto esso sarà sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati.
Il verbale di accordo costituisce titolo esecutivo, valido altresì per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
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