Competenze dello Studio

lunedì 9 febbraio 2015

Abbandono del tetto coniugale : in assenza di un valido motivo scatta l'addebito

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio ormai noto: "l'abbandono improvviso e non concordato con l'altro coniuge della casa coniugale costituisce violazione di un obbligo matrimoniale tale da far scattare l'addebito della separazione".
Il coniuge che abbandona il tetto coniugale improvvisamente e senza il consenso dell'altro coniuge può scongiurare l'addebito solo provando che la causa dell'allontanamento è stata la naturale conseguenza di una convivenza divenuta intollerabile ovvero provando che l'allontanamento è dipeso dal comportamento dell'altro coniuge.
Più precisamente, gli ermellini, chiamati a pronunciarsi sul caso sottoposto al vaglio di legittimità, hanno affermato che "in tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare senza un giustificato motivo costituisce violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio, quando la presunta relazione extraconiugale in costanza di matrimonio non viene dimostrata".

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