Il Ministero della Giustizia ha pubblicato il regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, della legge n. 247/2012, volto a disciplinare le modalità di accertamento dell'attività degli avvocati in attuazione proprio della legge che disciplina l'ordinamento della professione forense.
In particolare, l'avvocato che intende conservare le condizioni per l'iscrizione all'albo dovrà necessariamente rispettare alcune requisiti:
- essere titolare di una partita IVA;
- avere un indirizzo di posta elettronica certificata;
- aver trattato almeno 5 affari nel corso dell'anno,anche se l'incarico è stato conferito da un altro professionista;
- avere l'uso dei locali e di almeno una utenza telefonica al fine dello svolgimento dell'attività professionale;
- aver assolto gli obblighi di aggiornamento;
- aver corrisposto il contributo annuale dovuto al consiglio dell'ordine di appartenenza;
- aver corrisposto i contributo dovuti alla Cassa di Previdenza Forense.
La mancanza di uno di questi requisiti comporterà la cancellazione dall'albo, in quanto si presupporrà che l'avvocato non eserciti la professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.
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