Il proprietario dell'immobile che non riceve dal proprio inquilino il pagamento del canone di locazione deve sopportare non solo il mancato incasso della mensilità pattuita ma anche un ulteriore costo di natura fiscale: l'imposta sul canone locatizio, a prescindere dalla effettiva percezione dello stesso.
Per evitare ciò, è opportuno, in primis, intraprendere un procedimento di sfratto per morosità non appena il conduttore viene meno al pagamento di due mensilità del canone di locazione pattuito.
Per le locazioni ad uso abitativo, in particolare, se il provvedimento di convalida interviene successivamente al termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi, costringendo pertanto il locatore a denunciare anche i canoni non percepiti, in occasione della prima dichiarazione dei redditi utile il proprietario beneficierà di un credito di imposta; quest'ultimo, potrà essere utilizzato in compensazione con altre imposte a debito oppure richiesto a rimborso.
La tutela rappresentata non riguardava, invece, fino a poco tempo fa, coloro che avevano locato una unità immobiliare a scopo commerciale. Tale discriminazione è venuta meno grazie all'intervento della Corte Costituzionale che ha affermato la necessaria e dovuta uguaglianza tra coloro che hanno stipulato un contratto per finalità abitative e coloro che hanno stipulato un contratto per finalità commerciali.
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