Il disegno di legge approvato lo scorso 20 febbraio dal Consiglio dei Ministri ha attribuito agli avvocati la possibilità, "in tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili adibiti ad uso non abitativo di valore catastale non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui beni medesimi", di autenticare la relativa sottoscrizione; i professionisti incaricati devono però essere muniti di polizza assicurativa pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto.
Non sarà, dunque, più necessario l'atto pubblico per le compravendite immobiliari relative a beni immobili ad uso non abitativo (box, cantine, soffitte, negozi) di valore catastale inferiore ai 100.000 euro; sarà, al contrario, sufficiente recarsi in uno studio legale e stipulare una scrittura privata autenticata.
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