Il caso, molto frequente nella pratica, è quello che vede i promissari acquirenti concludere un contratto di compravendita immobiliare con il promittente venditore senza coinvolgere l'agente immobiliare che li aveva fatti incontrare inizialmente; l'agente, scoperta l'intervenuta conclusione dell'affare, prontamente si attiva per il recupero delle provvigioni, asseritamente maturate nei confronti di entrambe le parti relazionate.
Per costante giurisprudenza, la provvigione all'agente immobiliare è dovuta tutte le volte che questi ha favorito la conclusione dell'affare, anche senza aver ricevuto un incarico scritto. Presupposto essenziale, infatti, è lo svolgimento da parte del mediatore di un'attività utile per la conclusione dell'affare e che di tale attività le parti fossero consapevoli e da essa abbiano tratto vantaggio.
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