Il diritto di cronaca, il cui fondamento è da rinvenirsi nell'art. 21 della Costituzione, si manifesta attraverso la narrazione dei fatti alla collettività. La libera manifestazione del pensiero, però, non deve ledere i diritti costituzionalmente garantiti di ogni persona. Se, pertanto, dovesse accadere che un quotidiano o comunque altro mass media riporti una notizia non veritiera, il soggetto che si ritenga danneggiato ha il diritto di ottenere la rettifica della stessa. Infatti, l'art. 8 della legge sulla stampa n. 47 del 1948 prevede che il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a far inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. Le rettifiche devono essere pubblicate non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono. La rettifica non ha come obiettivo quello di accertare la verità oggettiva bensì quella soggettiva di chi si ritiene leso. Qualora la rettifica non venga pubblicata, il soggetto danneggiato può chiedere al tribunale competente, con una procedura d'urgenza, che sia ordinata la pubblicazione. La sentenza di condanna deve essere, poi, pubblicata per estratto nel quotidiano.
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