Competenze dello Studio

lunedì 25 maggio 2015

L'alunno si fa male a scuola? Il Ministero della Pubblica Istruzione deve risarcirlo

In ipotesi di danno cagionato dall'alunno a sé medesimo (c.d. autolesioni), l'accoglimento della domanda di iscrizione con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della medesima l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'alunno per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni. L'istituto scolastico, dunque, è tenuto a predisporre tutti gli accorgimenti all'uopo necessari, anche al fine di evitare che l'alunno procuri danno a sé stesso, sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia. In particolare, la giurisprudenza recente (Cass. Civ. 04.10.2013 n. 22752) ha affermato che il dovere di vigilanza da parte del personale scolastico deve essere esercitato anche prima dell'orario delle lezioni, quando gli alunni stazionano nel cortile esterno di pertinenza della scuola ove viene consentito il regolare accesso e lo stazionamento degli stessi. Ne consegue che, in caso di danno da lesioni conseguente a sinistro avvenuto nei locali o nelle pertinenze scolastiche, il Ministero della Pubblica Istruzione è tenuto a risarcire l'alunno per inosservanza del dovere di vigilanza; l'obbligo al risarcimento viene meno soltanto se l'istituto dimostri di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e che lo stesso si è ciononostante verificato per un evento non prevedibile né superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alle circostanza concrete del caso. 

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