Le lesioni micropermanenti e macropermanenti rilevano in tutti i casi in cui un soggetto riporta un danno alla propria persona in conseguenza di un sinistro, che non necessariamente deve essere di natura stradale. Mentre le prime comportano una invalidità permanente fino a 9 punti di invalidità, le seconde ricorrono in presenza di un danno che comporti una invalidità superiore.
Approfondendo la materia del risarcimento del danno biologico (ossia la lesione all'integrità psico-fisica della persona) per le lesioni di lieve entità (MICROPERMANENTI), l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni prevede che questa tipologia di danno è liquidato, a titolo di danno biologico permanente, in ragione di un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragion dello 0,5% per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. A titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato, invece, un importo di euro 39,37 per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. Questo tipo di lesioni, comunque, affinchè possano essere risarcite, devono essere suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo (radiografia, ecografia, esame elettromiografico) (leggi COLPO DI FRUSTA). Per le lesioni MACROPERMANENTI con invalidità superiore ai 9 punti percentuali si fa necessariamente riferimento alla c.d. tabella del Tribunale di Milano che propone una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale nei suoi risvolti anatomo-funzionali, relazionali medi e particolari, nonchè del danno non patrimoniale conseguente in termini di "dolore" e "sofferenza soggettiva".
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