Competenze dello Studio

mercoledì 20 maggio 2015

Registrare di nascosto una conversazione è lecito?

Sempre più spesso è usanza registrare una conversazione per precostituirsi delle prove e per tutelare un proprio diritto, quando abbiamo il sentore che questo possa essere leso dal comportamento di un altro soggetto.
Per costante giurisprudenza, la registrazione della conversazione è sempre illecita quando viene realizzata tra le mura dell'abitazione privata o comunque in un altro luogo di pertinenza del soggetto registrato che sia stato tenuto all'oscuro della stessa. Diversamente, è lecita quando la stessa viene effettuata all'interno dell'abitazione del soggetto registrante o in un qualsiasi luogo di pertinenza dello stesso, ovvero in una pubblica via, o all'interno di un locale pubblico. Secondo la Cassazione, infatti, non è illecito registrare un dialogo, perché chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione. Se, dunque, è quasi sempre lecito registrare una conversazione, la diffusione a soggetti terzi può invece aver luogo solo se c'è il consenso del diretto interessato e se lo scopo è quello di utilizzare un proprio o un altrui diritto.

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