Sempre più spesso è
usanza registrare una conversazione per precostituirsi delle prove e
per tutelare un proprio diritto, quando abbiamo il sentore che questo
possa essere leso dal comportamento di un altro soggetto.
Per costante giurisprudenza, la registrazione della
conversazione è sempre illecita quando viene realizzata tra
le mura dell'abitazione privata o comunque in un altro luogo di
pertinenza del soggetto registrato che sia stato tenuto all'oscuro
della stessa. Diversamente, è lecita quando la stessa viene
effettuata all'interno dell'abitazione del soggetto registrante o in
un qualsiasi luogo di pertinenza dello stesso, ovvero in una pubblica
via, o all'interno di un locale pubblico. Secondo la Cassazione,
infatti, non è illecito registrare un dialogo, perché chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione. Se, dunque, è quasi sempre lecito registrare una conversazione, la diffusione a soggetti terzi può invece aver luogo solo se c'è il consenso del diretto interessato e se lo scopo è quello di utilizzare un proprio o un altrui diritto.
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