Competenze dello Studio

lunedì 11 maggio 2015

Successioni: la c.d. "quota di legittima" e la sua intangibilità

Con il termine "quota di legittima" si intende quella parte dell'asse ereditario di cui il testatore non può disporre, in quanto spettante per legge ai legittimari, ossia a coloro che sono legati al de cuius da uno stretto rapporto di parentela o da un rapporto di coniugio (coniuge, discendenti ed ascendenti). L'asse ereditario, infatti, è costituito da una quota legittima (o di riserva) della quale il testatore non può liberamente disporre a favore di estranei perchè spettante per legge ai legittimari e da una quota disponibile, della quale il testatore è libero di disporre. Fatta questa preliminare osservazione, sarà allora importante conoscere la quota che il codice civile riconosce ai legittimari:
- se il genitore lascia un solo figlio, a questi spetta 1/2 del patrimonio;
- se il genitore lascia più figli, a questi spettano i 2/3 del patrimonio da dividersi in parti uguali;
- se il genitore non lascia figli ma ascendenti legittimi (genitori), a questi spetta 1/3 del patrimonio;
- se il defunto lascia solo il coniuge, a questi spetta 1/2 del patrimonio;
- se il defunto lascia il coniuge e un figlio, ad entrambi spetta 1/3 del patrimonio;
- se  il defunto lascia il coniuge e più figli, al coniuge spetta 1/4 del patrimonio ed ai figli 1/2 del patrimonio;
- se il defunto lascia il coniuge e gli ascendenti legittimi (genitori), al coniuge spetta 1/2 del patrimonio ed agli ascendenti 1/4 del patrimonio.
La lesione della quota di legittima dà ai legittimari la possibilità di far valere in giudizio il proprio diritto mediante l'azione di riduzione, volta a reintegrare, appunto, la quota di legittima lesa.

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