Tizietto dona alla moglie Tizietta, di 50 anni più giovane, una somma cospicua di denaro; all'indomani della donazione, Tizietta instaura una relazione extra coniugale e lascia il marito, bisognoso di assistenza anche alla luce dello stato di salute in cui versava sin dall'epoca della celebrazione del matrimonio, in stato di totale abbandono. Tizietto chiede, allora, la separazione giudiziale e la revoca della donazione effettuata illo tempore.
La donazione è un contratto con il quale, per mero spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo in suo favore un diritto o assumendo verso di essa una obbligazione. In pratica, all'incremento patrimoniale del donatario, cioè di colui che beneficia della donazione, corrisponde il depauperamento del donante. La donazione è, dunque, effettuata a titolo di mera e spontanea elargizione fine a se stessa ed è esclusa ogni qual volta trovi causa in un intento diverso da quello benefico. Sono irrilevanti i motivi che inducono il donante ad effettuare la donazione; è rilevante e può portare all'annullabilità dell'atto l'errore sul motivo, quando questo risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità, ed il motivo illecito. Quanto alla forma, a pena di nullità, è necessaria la stipulazione per atto pubblico alla presenza di due testimoni, salvo il caso di donazione di modico valore, dove per la validità dell'atto è sufficiente la consegna del bene. La legge prevede che la donazione, di regola, non può essere revocata, salvo il caso di ingratitudine del donatario e di sopravvenienza di figli del donante.
Fatte queste considerazioni di carattere generale, occorre valutare se nel comportamento di Tizietta possano ravvisarsi elementi sintomatici dell'ingratitudine. Nel caso de quo, emerge inequivocabilmente una condotta non improntata alla solidarietà ed alla riconoscenza, non avendo ella inteso aiutare il marito, bisognoso di assistenza e cure, pur essendo la stessa a piena conoscenza dello stato di salute in cui versava. Gli elementi sintomatici dell'ingratitudine, quale causa giustificatrice della revocazione della donazione, possono essere individuati nella relazione adulterina, così come nella mancanza di qualsiasi solidarietà e riconoscenza nei confronto del donante. Tizietto potrà, dunque, adire la competente autorità giudiziaria per domandare la revoca della donazione disposta nei confronti della moglie alla luce del comportamento della stessa tale da assurgere ad ingiuria grave.
Nessun commento:
Posta un commento