Competenze dello Studio

lunedì 13 luglio 2015

La negoziazione assistita: uno strumento alternativo

Il nuovo decreto sulla giustizia, con l'obiettivo di ridurre l'arretrato dei tribunali, ha introdotto uno strumento alternativo che consente agli avvocati di definire la lite senza necessità di adire il tribunale o un organismo di mediazione; si tratta della cosiddetta negoziazione assistita. Se le parti, però, sceglieranno di avvalersi della negoziazione assistita in una materia per la quale è obbligatorio il tentativo di mediazione, quest'ultimo non potrà venire comunque meno solo perchè il primo tentativo di componimento bonario della controversia non avrà avuto successo.
Venendo all'aspetto pratico, spetta all'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico da parte del proprio cliente, informare quest'ultimo della possibilità o dell'obbligo di ricorrere alla negoziazione assistita. Il procedimento inizia quando, prima di proporre la domanda giudiziale, la parte, tramite il proprio avvocato, invita la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Se la controparte non aderisce all'invito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione, nello stesso termine decorrente dal rifiuto o dalla mancata accettazione la parte deve proporre, a pena di decadenza, domanda giudiziale. Se la controparte aderisce alla negoziazione e viene raggiunto un accordo gli avvocati redigono un verbale di accordo e la conformità dello stesso alle norme imperative ed all'ordine pubblico. Se le parti, invece, non raggiungono un accordo gli avvocati redigeranno una dichiarazione di mancato accordo e, da questo momento, decorre per la parte che ha richiesto la negoziazione il termine di 30 giorni  per proporre domanda giudiziale.

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