Competenze dello Studio

mercoledì 1 luglio 2015

La prestazione professionale gratuita dell'avvocato

"Al professionista è consentita la prestazione gratuita della sua attività professionale per i motivi più vari, che possono consistere nell'affectio, nella benevolentia, come anche in considerazioni di ordine sociale o di convenienza, anche con riguardo ad un personale ed indiretto vantaggio". E' quanto stabilito dai giudici di Piazza Cavour a proposito della gratuità della prestazione professionale e della rinuncia al compenso dell'avocato o, comunque, di qualsiasi altro professionista. Prima o poi, infatti, succede a tutti noi liberi professionisti. La rinuncia al compenso da parte del professionista può essere espressa anche attraverso un comportamento concludente concretatosi nel lungo tempo trascorso senza ottenere il compenso e nell'insussistenza di una intesa sulla retribuzione sia in fase genetica che successivamente. Dal punto di vista fiscale, è stato inoltre previsto che l'Agenzia delle Entrate non possa presumere che dietro l'attività svolta da un libero professionista a titolo gratuito per motivi di parentela, amicizia, o per semplice opportunità, via sia del "nero".  A tale conclusione è giunta la Commissione Tributaria a seguito di un accertamento emesso nei confronti di un notaio dall'Agenzia delle Entrate, la quale accertava maggiori compensi in relazione al numero di atti stipulati; i giudici, nella fattispecie, hanno assolto il professionista affermando il principio secondo cui il numero dei clienti rappresenta senza dubbio un elemento importante a mezzo del quale evincere il reddito di un professionista, ma considerato in sé e per sé, tale elemento non è sufficiente a provare l'eventuale compenso in nero percepito.

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