Competenze dello Studio

venerdì 24 luglio 2015

Mediazione : la gratuità del primo incontro in caso di esito negativo

Attualmente, il soggetto che intende far valere un proprio diritto in giudizio, quando la controversia ha ad oggetto determinate materie (comodato, condominio, contratti assicurativi, contratti bancari, contratti finanziari, proprietà usufrutto, abitazione, usucapione, servitù prediali, divisione di beni in comunione, locazione, patti di famiglia, risarcimento del danno per diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, risarcimento del danno per responsabilità medica e sanitaria, successioni ereditarie, affitto di aziende), deve esperire, tramite legale, un tentativo di mediazione innanzi ad un organismo situato nel luogo del tribunale competente potenzialmente a decidere la domanda.
L'art. 16, comma 2, del D.M. 180/2010 prevede che la mediazione comporta delle spese di avvio, per ciascuna parte, quantificate in euro 40 (per controversie di valore fino a 250.000 euro) o di euro 80 (per controversie di valore superiore a 250.000 euro), oltre alle spese vive documentate. 
Con sentenza n. 1351 del 23.01.15, però, il Tar del Lazio è intervenuto in proposito affermando l'illegittimità della succitata norma con conseguente obbligo per gli organismi di mediazione di esperire gratuitamente il primo incontro, qualora questo abbia esito negativo.

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