Competenze dello Studio

venerdì 27 novembre 2015

L'impugnazione del licenziamento

Il licenziamento è l'atto con il quale il datore di lavoro recede unilateralmente dal contratto in essere con un suo lavoratore dipendente. Qualora il prestatore di lavoro ritenga che il licenziamento intimatogli sia illegittimo è necessario che lo impugni nel rispetto di alcune condizioni. La contestazione, infatti, deve essere fatta al datore di lavoro in forma scritta, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento; in essa deve essere chiara la volontà di impugnare il licenziamento. Nel caso in cui il datore di lavoro non dia riscontro all'impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore, quest'ultimo potrà intraprendere due strade:
1) invitare il datore di lavoro, entro 180 giorni dalla data di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, a tentare la conciliazione innanzi ad un apposito organismo; nel caso in cui il datore si rifiuti di partecipare al tentativo di conciliazione ovvero in caso di mancato accordo, il lavoratore potrà ricorre al Giudice del lavoro entro il termine di 60 giorni dalla data del rifiuto o del mancato accordo, a pena di decadenza;
2) adire direttamente le vie legali attraverso il deposito di un ricorso presso il Tribunale, sezione lavoro, del luogo in cui è sorto il rapporto, tassativamente entro il termine di 180 giorni dalla data dell'impugnazione del licenziamento in sede stragiudiziale.

Nessun commento:

Posta un commento