Buoni Fruttiferi Postali: Rendimento dovuto in base al titolo
E'
oramai nota l'ampia contestazione che da qualche anno coinvolge
i possessori di Buoni Fruttiferi Postali che, recatisi agli sportelli
delle filiali onde ottenere il rimborso della somma investita e dei
promessi interessi, si sono visti liquidare importi nettamente
inferiori alle aspettative fondate, com'è evidente, su quanto
riportato nei documenti medesimi; ciò in quanto il
valore del buono, alla data di riscossione, non era conforme ad un
decreto ministeriale precedente l’emissione, che ne aveva
cambiato il tasso di interesse e del quale però non vi era nessuna
menzione sul buono fruttifero stesso. La
problematica ha inizialmente riguardato i
buoni emessi prima del 1986 (la serie P e le precedenti) che, in
corso d’opera, in conseguenza di un decreto ministeriale, si sono
visti abbassare i tassi d’interesse senza che sia stata data alcuna
comunicazione ai titolari (in pratica, i buoni sono diventati serie
Q). Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che
l’errore di Poste Italiane nel non riportare i nuovi
tassi di interesse da applicare non può e
non deve ripercuotersi
sulla buona fede del consumatore, il quale ha
diritto a riscuotere la somma risultante dall'applicazione dei tassi
per come riportati sui buoni fruttiferi; rimanendo primaria la
volontà espressa al momento della sottoscrizione dei buoni, nessuna
modifica alle condizioni contrattuali può essere
unilateralmente apportata da Poste italiane, alla
quale è preclusa
la possibilità di eccepire la diversità con le prescrizioni
ministeriali.
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