Competenze dello Studio

mercoledì 16 maggio 2018

Buoni Fruttiferi Postali: Rendimento dovuto in base al titolo


E' oramai nota l'ampia contestazione che da qualche anno coinvolge i possessori di Buoni Fruttiferi Postali che, recatisi agli sportelli delle filiali onde ottenere il rimborso della somma investita e dei promessi interessi, si sono visti liquidare importi nettamente inferiori alle aspettative fondate, com'è evidente, su quanto riportato nei documenti medesimi; ciò in quanto il valore del buono, alla data di riscossione, non era conforme ad un decreto ministeriale precedente l’emissione, che ne aveva cambiato il tasso di interesse e del quale però non vi era nessuna menzione sul buono fruttifero stesso. La problematica ha inizialmente riguardato i buoni emessi prima del 1986 (la serie P e le precedenti) che, in corso d’opera, in conseguenza di un decreto ministeriale, si sono visti abbassare i tassi d’interesse senza che sia stata data alcuna comunicazione ai titolari (in pratica, i buoni sono diventati serie Q). Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che l’errore di Poste Italiane nel non riportare i nuovi tassi di interesse da applicare non può e non deve ripercuotersi sulla buona fede del consumatore, il quale ha diritto a riscuotere la somma risultante dall'applicazione dei tassi per come riportati sui buoni fruttiferi; rimanendo primaria la volontà espressa al momento della sottoscrizione dei buoni, nessuna modifica alle condizioni contrattuali può essere unilateralmente apportata da Poste italiane, alla quale è preclusa la possibilità di eccepire la diversità con le prescrizioni ministeriali.



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