Competenze dello Studio

giovedì 18 ottobre 2018

Coniuge divorziato : il diritto di ottenere una quota di TFR dall'ex coniuge


Il coniuge divorziato, se non convolato a nuove nozze e purché titolare di un assegno di mantenimento (c.d. assegno divorzile) versato con cadenza periodica, ha diritto ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge al momento della cessazione del rapporto lavorativo. La quota è pari al 40%  del trattamento di fine rapporto totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, ossia al periodo intercorrente tra la data di celebrazione del matrimonio e la data di presentazione della domanda di divorzio.Il TFR, dal punto di vista temporale, può naturalmente maturare prima o dopo la pronuncia della sentenza di divorzio che regola i reciproci rapporti di dare e avere fra gli ex coniugi.
Se il TFR è maturato prima della sentenza di divorzio, il Tribunale, su istanza di parte, può dichiarare direttamente in sentenza il diritto del coniuge a percepire la quota. Se il TFR è maturato dopo la sentenza di divorzio, il coniuge interessato alla quota dovrà avanzare, ai sensi dell'art. 12-bis l. 898/1970, un’apposita domanda al Tribunale territorialmente competente affinché venga accertato e riconosciuto il suo diritto; in tal caso, il Tribunale dovrà valutare se, al momento della richiesta, il coniuge divorziato richiedente rispetti i due presupposti richiesti dalla legge in materia, ossia se già percepisce un assegno divorzile periodico dall’ex coniuge e se il suo stato civile è rimasto libero.
Giova, altresì, precisare che se il coniuge tenuto a versare la quota di TFR ha già chiesto e ottenuto un anticipo sul trattamento di fine rapporto dalla sua azienda, la somma ricevuta a tale titolo non dovrà essere conteggiata su quel 40%: rientra, infatti, nel patrimonio del coniuge lavoratore e, quindi, non potrà essere revocato né preteso dall’ex coniuge.


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