Competenze dello Studio

venerdì 26 aprile 2019

ANIMALI IN CONDOMINIO : QUALI SONO LE REGOLE DA RISPETTARE ?


Per diversi anni si sono susseguite discussioni e controversie legali in alcuni contesti condominiali in cui non tutti i residenti erano propensi a favorire al loro interno la presenza di animali domestici.
Recentemente, il legislatore ha avviato una vera e propria opera di sistemazione del settore con l'introduzione di nuove regole ad hoc. La legge di riferimento è la n. 220 del 2012 , trasfusa nell’art. 1138 del Codice Civile, la quale afferma in maniera esplicita che il regolamento condominiale non può vietare il possesso e la presenza di animali domestici all'interno dell'abitazione. Accanto al divieto di impedire la presenza degli animali domestici negli appartamenti condominiali, sono state disciplinate anche norme per la coesistenza civile, che impongono, oltre ai diritti, anche obblighi e doveri per i proprietari. Al di là degli obblighi sanitari e burocratici (registrazione dell'animale con conseguente inserimento del microchip per la sua identificazione, vaccinazioni del caso, trattamento antiparassitario periodico) ci sono quelli comportamentali, che si rifanno per lo più al buon senso e all'educazione e che devono sempre accompagnare il condomino nella gestione del suo animale domestico; la buona educazione impone che si debbano rispettare con grande cura gli spazi comuni e privati all'interno di un contesto condominiale. Il condomino proprietario di un animale deve, pertanto, fare in modo che questo non arrechi un danno agli altri, adottando tutte le misure cautelari all’uopo necessarie; egli deve, altresì, garantire il rispetto delle norme di sicurezza, igiene e salute per non arrecare disturbi agli altri. Per quanto riguarda i rumori, il cane, ad esempio, non avendo la capacità di intendere e di volere, non è in grado di comprendere quando può esprimere e quando no, abbaiando, il suo linguaggio: sta al buon senso del suo proprietario fare in modo che il cane stia tranquillo durante le ore di riposo. Detto ciò, laddove nel corso dell'assemblea vengano effettuate delle libere sulla limitazione della libertà dell’animale, senza che questo argomento sia stato inserito nell'ordine del giorno, la delibera è formalmente viziata e, quindi, non valida a prescindere dal suo contenuto. Qualora, invece, l’argomento sia stato regolarmente portato all’ordine del giorno, la delibera potrà essere annullata presentando ricorso al Giudice di Pace entro trenta giorni dalla data di deliberazione.

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