Per
diversi anni si sono susseguite discussioni e controversie legali in
alcuni contesti condominiali in cui non tutti i residenti erano
propensi a favorire al loro interno la presenza di animali domestici.
Recentemente,
il legislatore ha avviato una vera e propria opera di sistemazione
del settore con l'introduzione di nuove regole ad hoc. La legge di
riferimento è la n. 220 del 2012 , trasfusa nell’art. 1138 del
Codice Civile, la quale afferma in maniera esplicita che il
regolamento condominiale non può vietare il possesso e la presenza
di animali domestici all'interno dell'abitazione. Accanto
al divieto di impedire la presenza degli animali domestici negli
appartamenti condominiali, sono state disciplinate anche norme per la
coesistenza civile, che impongono, oltre ai diritti, anche obblighi e
doveri per i proprietari. Al di là degli obblighi sanitari e
burocratici (registrazione dell'animale con conseguente inserimento
del microchip per la sua identificazione, vaccinazioni del caso,
trattamento antiparassitario periodico) ci sono quelli
comportamentali, che si rifanno per lo più al buon senso e
all'educazione e che devono sempre accompagnare il condomino nella
gestione del suo animale domestico; la buona educazione impone che si
debbano rispettare con grande cura gli spazi comuni e privati
all'interno di un contesto condominiale. Il condomino proprietario di
un animale deve, pertanto, fare in modo che questo non arrechi un
danno agli altri, adottando tutte le misure cautelari all’uopo
necessarie; egli deve, altresì,
garantire il rispetto delle norme di sicurezza, igiene e salute per
non arrecare disturbi agli altri. Per quanto riguarda i rumori, il
cane, ad esempio, non avendo la capacità di intendere e di volere,
non è in grado di comprendere quando può esprimere e quando no,
abbaiando, il suo linguaggio: sta al buon senso del suo proprietario
fare in modo che il cane stia tranquillo durante le ore di riposo.
Detto ciò, laddove nel corso dell'assemblea vengano effettuate delle
libere sulla limitazione della libertà dell’animale, senza che
questo argomento sia stato inserito nell'ordine del giorno, la
delibera è formalmente viziata e, quindi, non valida a prescindere
dal suo contenuto. Qualora, invece, l’argomento sia stato
regolarmente portato all’ordine del giorno, la delibera potrà
essere annullata presentando ricorso al Giudice di Pace entro trenta
giorni dalla data di deliberazione.
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