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mercoledì 11 novembre 2015

I CHIAMATI ALLA SUCCESSIONE PER LEGGE





Nel caso in cui al momento della nostra morte non abbiamo lasciato disposizioni testamentarie ecco come viene ripartita, in quote, la nostra eredità:






Coniuge (in mancanza di figli e senza fratelli e ascendenti) = intera eredità
Coniuge + figlio unico = 50% (½) per ciascuno
Coniuge + due figli = 33,3% (1/3) per ciascuno
Coniuge + tre o più di tre figli = 33,3% (1/3) per il coniuge + 66,6% (2/3) in parti uguali per i figli
Coniuge + ascendenti (genitori) = 66,6% (2/3) coniuge + 33,3% (1/3) ascendenti
Coniuge + fratelli = 66,6% (2/3) coniuge + 33,3% (1/3) fratelli
Coniuge + ascendenti (genitori) + fratelli = 66,6% (2/3) coniuge + 25% ascendenti + 8,33% fratelli
Figlio (senza coniuge) = intera eredità
Più figli (senza coniuge) = intera eredità in parti uguali
Ascendenti (senza coniuge, senza figli e senza fratelli) = intera eredità
Fratelli (senza coniuge, senza figli, e senza ascendenti) = intera eredità in parti uguali
Ascendenti + fratelli (senza coniuge e senza figli) = 50% (½) ascendenti + 50% (½) fratelli


Se taluno dei suindicati chiamati a succedere per legge non possa, perché premorto, o non voglia accettare l'eredità, subentrano i figli, ossia i nipoti del dante causa. Se neanche questi dovessero accettare, la loro quota va a vantaggio degli altri chiamati.

venerdì 6 novembre 2015

La rinuncia all'eredità

La morte di una persona comporta l'apertura della sua successione. Si parla propriamente di chiamata all'eredità; questa non comporta automaticamente un obbligo di assumere la qualità di erede e di subentrare conseguentemente nella totalità dei rapporti trasmissibili del defunto: ciò può avvenire soltanto attraverso un atto di manifestazione di volontà del chiamato (accettazione dell'eredità). Infatti, nel caso in cui si è a conoscenza o si presume che i debiti del de cuius (defunto) possano essere superiori rispetto ai crediti, l'ordinamento ci consente di rinunciare all'eredità (evitando l'accollo dei relativi oneri) attraverso una semplice dichiarazione ricevuta da un notaio o da un cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. Se il chiamato all'eredità è nel possesso dei beni ereditari, la dichiarazione va fatta entro 3 mesi dal decesso (viceversa è considerato automaticamente erede puro e semplice) ovvero entro 10 anni se non si è nel possesso dei beni. Ad ogni modo, la rinuncia va effettuata prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l'eredità. Se il chiamato, però, ha nel frattempo venduto o donato il bene di appartenenza del defunto allora l'eredità si ha per accettata implicitamente. Accade, invece, molto spesso che quando vi sono più chiamati all'eredità, taluno voglia conoscere fin da subito se gli altri intendano accettarla o rinunciavi; nel silenzio, la legge consente al soggetto interessato di chiedere all'autorità giudiziaria la fissazione di un termine entro il quale ciascun chiamato dichiari espressamente se accettare o meno l'eredità. Quanto ai costi per effettuare la rinuncia, essi constano di una marca da bollo da € 16,00 ed € 168,00, per ogni rinunciante, a titolo di pagamento dell'imposta di registrazione.

venerdì 30 ottobre 2015

Il testamento: attenzione a non ledere la quota di legittima

Il testamento è un atto scritto, personale e revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Attraverso il testamento è possibile derogare alle norme di legge in materia di successione legittima per istituire, quale eredi, anche soggetti estranei oppure per ripartire diversamente il patrimonio tra i soggetti chiamati comunque all'eredità. L'obiettivo primario di chi dispone con testamento è proprio quello di scegliere liberamente a chi attribuire il proprio patrimonio. Il testatore, però, non può disporre relativamente a tutti i beni, ma soltanto su una parte: infatti, chi (coniuge, figli, parenti) si ritenga leso dalla disposizione testamentaria può impugnare il testamento e chiedere al giudice di vedersi assegnata almeno la quota minima spettante. Le persone che il testatore non può non tenere in considerazione sono il coniuge, i figli e gli ascendenti legittimi (padre, madre, nonni) ma solo se il testatore al momento del decesso non abbia lasciato figli. Più precisamente, se il defunto lascia
1) IL CONIUGE ED UN SOLO FIGLIO: al coniuge spetta almeno 1/3 del patrimonio ed al figlio almeno un altro terzo;
2) IL CONIUGE E PIU' DI UN FIGLIO: ai figli spetta almeno la metà del patrimonio, al coniuge almeno 1/4;
3) UN SOLO FIGLIO: al figlio spetta almeno metà del patrimonio;
4) PIU' DI UN FIGLIO: ai figli spettano almeno i 2/3 del patrimonio;
5) IL CONIUGE: al coniuge spetta almeno la metà del patrimonio ed il diritto di abitazione;
6) IL CONIUGE E GLI ASCENDENTI LEGITTIMI: al coniuge spetta almeno la metà del patrimonio, mentre agli ascendenti almeno 1/4;
7) ASCENDENTI LEGITTIMI: a questi spettano almeno 1/3 del patrimonio.
Il consiglio, allora, è quello di rivolgersi ad un professionista (avvocato o notaio) affinché tale atto abbia piena validità ed efficacia al momento dell'apertura della successione del defunto.

venerdì 19 giugno 2015

Dichiarazione di successione non dovuta per le eredità di valore inferiore a 100.000 euro

Il decreto legislativo n. 175 del 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 novembre 2014, sblocca dal 13 dicembre prossimo tutte le semplificazioni fiscali previste; tra le novità più significative spicca quella che prevede il venir meno dell'obbligo di presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione per tutte le eredità di valore inferiore a 100.000 euro.
L'esenzione è stata elevata dai precedenti 26.000 euro agli ormai prossimi 100.000 euro.
Più precisamente, l'art. 11 del decreto citato stabilisce che "non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a euro centomila e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare".
Una delle principali novità connesse riguarda quei documenti come l'atto pubblico o scrittura privata dal quale risulta l'accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi, l'atto di ultima volontà dal quale è regolata la successione, l'inventario o il documento di prova delle passività che possono essere sostituiti anche con copie non autentiche unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

lunedì 11 maggio 2015

Successioni: la c.d. "quota di legittima" e la sua intangibilità

Con il termine "quota di legittima" si intende quella parte dell'asse ereditario di cui il testatore non può disporre, in quanto spettante per legge ai legittimari, ossia a coloro che sono legati al de cuius da uno stretto rapporto di parentela o da un rapporto di coniugio (coniuge, discendenti ed ascendenti). L'asse ereditario, infatti, è costituito da una quota legittima (o di riserva) della quale il testatore non può liberamente disporre a favore di estranei perchè spettante per legge ai legittimari e da una quota disponibile, della quale il testatore è libero di disporre. Fatta questa preliminare osservazione, sarà allora importante conoscere la quota che il codice civile riconosce ai legittimari:
- se il genitore lascia un solo figlio, a questi spetta 1/2 del patrimonio;
- se il genitore lascia più figli, a questi spettano i 2/3 del patrimonio da dividersi in parti uguali;
- se il genitore non lascia figli ma ascendenti legittimi (genitori), a questi spetta 1/3 del patrimonio;
- se il defunto lascia solo il coniuge, a questi spetta 1/2 del patrimonio;
- se il defunto lascia il coniuge e un figlio, ad entrambi spetta 1/3 del patrimonio;
- se  il defunto lascia il coniuge e più figli, al coniuge spetta 1/4 del patrimonio ed ai figli 1/2 del patrimonio;
- se il defunto lascia il coniuge e gli ascendenti legittimi (genitori), al coniuge spetta 1/2 del patrimonio ed agli ascendenti 1/4 del patrimonio.
La lesione della quota di legittima dà ai legittimari la possibilità di far valere in giudizio il proprio diritto mediante l'azione di riduzione, volta a reintegrare, appunto, la quota di legittima lesa.

lunedì 30 marzo 2015

Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario

L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario ricorre quando l'erede intende impedire la confusione tra il suo patrimonio e quelle del de cuius, circoscrivendo le conseguenze economiche di una successione onerosa, cioè di una successione le cui passività superino le attività. In tal caso la legge consente all'erede di rispondere delle obbligazioni trasmesse a lui dal defunto solo nei limiti del valore del patrimonio ereditario. E' necessaria, a tal fine, una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, sottoposta ad un regime di pubblicità notizia. Devono essere presenti tutti gli eredi che intendono accettare con beneficio di inventario. Per redigere l'atto sono necessari: un documento di identità e il codice fiscale dell'accettante, il certificato di morte, il codice fiscale del defunto, 2 marche da bollo da € 16,00, 1 marca da bollo per diritti di cancelleria da € 10,62, la ricevuta di pagamento rilasciata dalla cancelleria al momento della redazione dell'atto di € 262,00 per la tassa di iscrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari. Qualora ad accettare siano minori, l'atto è subordinato alla preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale del luogo ove è residente il minore.

venerdì 26 settembre 2014

Validità del testamento olografo anche se la firma non è stata apposta in calce

Attraverso il testamento, il testatore dispone, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo alla propria morte. Una delle tipologie più ricorrenti di testamento è il testamento olografo. Quest'ultimo, disciplinato dall'art. 602 c.c.,  deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore. Il testatore deve apporre la sottoscrizione alla fine delle disposizioni testamentarie; Senonché la Corte di Cassazione, con pronuncia n. 14119 del 20 giugno 2014 ha affermato che deve ritenersi rispettato il dettato civilistico normativo quando la sottoscrizione delle disposizioni di ultima volontà è stata apposta a margine o in altra parte della scheda, anziché in calce alla medesima, a causa della mancanza di spazio su cui apporla. 


lunedì 23 giugno 2014

Dichiarazione di successione: il limite per l'esenzione si innalza a 100.000 euro

Per legge, sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione i chiamati all'eredità per legge o per testamento, coloro che sono immessi nel possesso dei beni, gli amministratori dell'eredità, i curatori dell'eredità giacenti, gli esecutori testamentari e i trust; tuttavia, tale obbligo viene meno se l'eredità è devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 25.823 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Sembra, però, che il consiglio dei ministri stia rivedendo questa disposizione, a favore di una semplificazione sostanziale nella redazione della dichiarazione di successione: in poche parole il coniuge ed i parenti in linea retta (figli) possono essere esonerati dal presentare la dichiarazione qualora il patrimonio del de cuius non sia superiore ai 100.000 euro e sempre che non ricadano in successione beni immobili o diritti reali immobiliari. Tale novità si colloca nell'ambito di quel processo di sburocratizzazione e accelerazione dell'iter amministrativo.