La guida in stato di ebbrezza, disciplinata dall'art. 186 del Codice della Strada, è uno degli illeciti frequentemente dibattuti nelle aule di giustizia italiane. Tale fattispecie assume rilevanza penale quando un soggetto viene trovato alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0, 8 g/l. Ma lo stesso può valere anche per chi si trovi in sella ad una bicicletta? La giurisprudenza meno recente prevedeva che il reato di guida in stato di ebbrezza poteva configurarsi anche a carico del ciclista, al quale si applicava anche la sospensione della patente di guida, quale sanzione accessoria. Questo perché i velocipedi sono considerati a tutti gli effetti dei veri e propri veicoli e, come tali, sottoposti alla disciplina delle norme previste dal codice della strada. Sul punto è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione, la quale, con sentenza n. 19413/2013, ha ribaltato il precedente orientamento affermando la non applicabilità della sanzione accessoria della patente di guida; un tale provvedimento può essere giustificato, infatti, soltanto quando si è sorpresi alla guida di un veicolo per il quale tale patente sia in effetti richiesta. Dunque, la sospensione della patente di guida "può essere disposta solo quando l'imputato sia titolare di un titolo abilitativo e si sia posto alla guida di un veicolo che richieda uno dei titoli abilitativi per i quali la legge prevede la sospensione medesima".Competenze dello Studio
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giovedì 5 novembre 2015
Ciclista sorpreso in stato di ebbrezza: quali conseguenze?
La guida in stato di ebbrezza, disciplinata dall'art. 186 del Codice della Strada, è uno degli illeciti frequentemente dibattuti nelle aule di giustizia italiane. Tale fattispecie assume rilevanza penale quando un soggetto viene trovato alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0, 8 g/l. Ma lo stesso può valere anche per chi si trovi in sella ad una bicicletta? La giurisprudenza meno recente prevedeva che il reato di guida in stato di ebbrezza poteva configurarsi anche a carico del ciclista, al quale si applicava anche la sospensione della patente di guida, quale sanzione accessoria. Questo perché i velocipedi sono considerati a tutti gli effetti dei veri e propri veicoli e, come tali, sottoposti alla disciplina delle norme previste dal codice della strada. Sul punto è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione, la quale, con sentenza n. 19413/2013, ha ribaltato il precedente orientamento affermando la non applicabilità della sanzione accessoria della patente di guida; un tale provvedimento può essere giustificato, infatti, soltanto quando si è sorpresi alla guida di un veicolo per il quale tale patente sia in effetti richiesta. Dunque, la sospensione della patente di guida "può essere disposta solo quando l'imputato sia titolare di un titolo abilitativo e si sia posto alla guida di un veicolo che richieda uno dei titoli abilitativi per i quali la legge prevede la sospensione medesima".mercoledì 4 novembre 2015
Guida in stato di ebbrezza: l'assistenza del legale
L'art. 114 disp. att. c.p.p. prevede che la polizia giudiziaria nel procedere al compimento di determinati atti deve avvertire la persona sottoposta ad indagini, se presente, che ha la facoltà di farsi assistere da un legale; ciò è previsto anche quando i militi procedono all'accertamento del tasso alcolemico. La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che la nullità derivante dall'omesso avviso all'indagato da parte della polizia giudiziaria, che proceda ad un atto urgente ed indifferibile, quale certamente è la sottoposizione dell'indagato ai test per il rilievo del tasso alcolemico, della facoltà di farsi assistere dal difensore è di natura intermedia e deve ritenersi sanata se non tempestivamente rilevata o se non dedotta prima, ovvero immediatamente dopo il compimento dell'atto, Tuttavia, dalla lettura delle norme del codice di procedura penale, non si evince in alcun modo che l'omessa eccezione della nullità comporti automaticamente la sua sanatoria. Pertanto, nel caso di guida in stato di ebbrezza, nessuna condanna può essere comminata all'imputato quando sia mancato, al tempo dell'accertamento, l'avviso da parte degli agenti accertatori della possibilità di farsi assistere da un legale nell'esame del test, trattandosi di accertamento per legge irripetibile. Mancando questa precisazione, il verbale è nullo mancando la prova della colpevolezza dell'imputato. Se il conducente, inoltre, non eccepisce la nullità al momento in cui gli agenti stendono il verbale, ciò non toglie che sia il giudice stesso a rilevarla d'ufficio.
mercoledì 17 giugno 2015
Alcoltest : la presenza dell'avvocato
Gli agenti che intendono procedere all'accertamento del tasso alcolemico devo avvertire il soggetto fermato che ha la facoltà di farsi assistere da un legale.
La Corte di Cassazione ha, infatti, affermato che l'omesso avviso a colui che viene sottoposto ai test per il rilievo del tasso alcolico inficia la validità del verbale e, dunque, dell'accertamento trattandosi di accertamento tecnico irripetibile. Il conducente può eccepire tale nullità nel momento in cui gli agenti stendono il verbale, ma lo stesso giudice può rilevarla d'ufficio.
Se, però, l'avvocato tarda ad arrivare come deve comportarsi l'autorità? Il conducente, a tal fine, deve solo essere avvisato della facoltà di farsi assistere da un legale, ma non vi è la necessità di aspettare l'avvocato per iniziare l'accertamento; quest'ultimo, infatti, deve essere eseguito celermente al fine di non inficiarne la bontà del controllo.
L'accertamento, come ribadito dalla Suprema Corte negli ultimi giorni, è un atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può si assistere, ma senza diritto ad essere previamente avvisato.
venerdì 29 maggio 2015
Alcol test: cosa comporta il rifiuto?
L'automobilista che, dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale, non si sottopone alle prove richieste dai medici, successivamente al trasporto in ospedale, al fine di accertare l'eventuale presenza di alcool nel sangue, soggiace alla stessa pena di chi guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.). Tale principio è stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con pronuncia intervenuta negli ultimi giorni. Il conducente del veicolo, infatti, venendo meno all'obbligo del controllo del tasso alcolemico deve essere punito a prescindere dal fatto che lo stesso sia o meno positivo al test dell'etilometro. Ciò premesso, pur essendo vivamente consigliabile richiedere l'intervento di un legale di fiducia affinchè assista al controllo, è sempre consigliabile sottoporsi all'accertamento. Infatti, chi si oppone all'accertamento subirà le stesse conseguenze di chi vi si sottopone e risulti poi positivo.
venerdì 3 aprile 2015
Le norme del codice della strada per la guida in stato di ebbrezza
> Art. 186, comma 2, lett. a, C.d.S.: TASSO ALCOLEMICO TRA 0,5 e 0,8 g/l
- Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 527 a euro 2108;
- Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi.
> Art. 186, comma 2, lett. b, C.d.S.: TASSO ALCOLEMICO TRA 0,8 e 1,5 g/l
- Reato penale
- Ammenda da euro 800 a euro 3.200 e arresto fino a 6 mesi;
- Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1 anno.
> Art. 186, comma 2, lett. c, C.d.S.: TASSO ALCOLEMICO superiore a 1,5 g/l
- Reato penale
- Ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e arresto da 6 mesi ad 1 anno;
- Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 anno a 2 anni.
- Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione è raddoppiata.
- Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta dell parti è sempre disposta la confisca del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.
> RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL'ACCERTAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO
- Reato penale
- Medesime sanzioni previste per l'ipotesi di tasso superiore a a 1,5 g/l
- Fermo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito.
- Punti decurtati 10
In tutti i succitati casi:
° Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale tutte le sanzioni sopra elencate sono raddoppiate ed è disposto il fermo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito.
° Se il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7 l'ammenda è aumentata da un terzo alla metà;
° Punti decurtati 10.
> Art. 186bis C.d.S.: CONDUCENTI DI ETA' INFERIORE AD ANNI 21, NEOPATENTATI (patente conseguita da meno di 3 anni), ED ESERCENTI PROFESSIONALI DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO DI COSE E PERSONE
1) TASSO ALCOLEMICO TRA 0,0 e 0,5 g/l: sanzione amministrativa da euro 163 a euro 658 . Punti decurtati 5.
2) TASSO ALCOLEMICO TRA 0,5 e 0,8 g/l: sanzioni previste dall'art. 186, comma 2, lett. a, aumentate di un terzo.
3) TASSO ALCOLEMICO TRA 0,8 e 1,5 g/l: sanzioni previste dall'art. 186, comma 2, lett. b, aumentate da un terzo alla metà.
4) TASSO ALCOLEMICO superiore a 1,5 g/l: sanzioni previste dall'art. 186, comma 2, lett. c, aumentate da un terzo alla metà.
In tutti i succitati casi, ad eccezione del n. 1):
° Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione è raddoppiata.
° Punti decurtati 20
venerdì 21 novembre 2014
Guida in stato di ebbrezza e farmaci: efficacia scusante?
L'assunzione di un farmaco per la cura di una malattia cronica è in grado sicuramente di alterare il risultato dell'alcoltest: è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28388 del 13 luglio 2012, nella quale gli ermellini hanno altresì precisato che tale circostanza, non trascurabile, deve indurre i giudici ad una maggiore accuratezza nel relativo giudizio. Se in un primo momento, però, questa giurisprudenza (come poc'anzi enunciata) attribuiva a tale circostanza efficacia scusante (purché allegata e sufficientemente dimostrata dalla difesa dell'imputato), con una recente sentenza la Suprema Corte ha rivisto il proprio orientamento. Nessun rilievo assume il fatto che l'alcolemia sia superiore alla soglia consentita a seguito dell'assunzione di sostanze alcoliche o di farmaci in grado di alterare tale valore: il conducente che è consapevole di assumere medicinali in grado di incidere sulla presenza di alcool nel sangue, infatti, non deve porsi alla guida dell'autovettura.
lunedì 20 ottobre 2014
Il rinnovo della patente di guida, già oggetto di revisione, a seguito di accertamento dello stato di ebbrezza: documentazione necessaria
La sussistenza dei requisiti psico fisici minimi per poter conseguire o, come nel caso che ci occupa, per poter ottenere il rinnovo della patente di guida già oggetto di revisione per accertamento dello stato di ebbrezza alcolica sono valutati da apposite commissioni mediche locali.
Ai fini del rinnovo occorrerà presentare una richiesta di prenotazione presso il punto CUP del luogo in cui si chiede di essere sottoposti a visita. Vediamo nel dettaglio la documentazione necessaria da presentare:
1 - Patente di guida in originale;
2 - Fotocopia della patente di guida;
3 - Autodichiarazione correttamente compilata;
4 - Marca da bollo da € 16,00;
5 - Originale dei referti di esami e/o risultanze di visite specialistiche effettuati e con data non anteriore a tre mesi dal momento della visita;
6 - Ricevuta e attestazione di versamento di € 32,00 su c/c 4028:
7 - Attestazione di versamento su c/c 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri di € 9,00.
Al termine della visita presso la commissione medico locale viene rilasciato il certificato medico indicante il possesso e/o la conferma dei requisiti psico-fisici. Il certificato medico dovrà essere conservato fino a quando il Ministero dei Trasporti non abbia provveduto all'invio del bollino da applicare sulla patente. Contro il giudizio negativo per perdita dei requisiti psico-fisici è possibile presentare ricorso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data del ritiro del certificato medico.
mercoledì 2 aprile 2014
Accertamento del tasso alcolemico in ospedale: quando è necessaria la presenza dell'avvocato
Con sentenza n. 4405/2014 la Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, se il prelievo del sangue è disposto dai medici ai fini di diagnosi e cura non sussiste alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un avvocato, mentre tale obbligo sussiste nel caso in cui il prelievo è richiesto dalle autorità competenti (carabinieri, polizia) ai fini di indagine penale. Tale principio non fa altro che ribadire quanto già consolidato giurisprudenzialmente: "il prelievo ematico compiuto nell'ambito della esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso al di fuori della emersione di figure di reato e di attività propedeutiche al loro accertamento non rientra nel novero degli atti di cui all'art. 356 c.p.p., sicché non sussiste alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia". A titolo esemplificativo, qualora ai sanitari, presso i quali sia stato soccorso il conducente di un veicolo rimasto coinvolto in un sinistro stradale, sia richiesto il prelievo del sangue al fine di accertare l'eventuale presenza di alcool, il soggetto che dovrà sottoporvisi deve essere informato delle finalità per le quali è preordinato l'esame e soprattutto deve essere avvisato che ha la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Se tale dovere di informazione viene omesso, l'eventuale sanzione irrogata per guida in stato di ebbrezza è nulla.
mercoledì 26 marzo 2014
La documentazione da produrre per tornare in possesso della patente di guida a seguito di violazione dell'art. 186 C.d.S.
In caso di violazione degli artt. 186 ("guida sotto l'influenza dell'alcool") e 186bis ("guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose") del Codice della Strada (VEDI Le norme del codice della strada per la guida in stato di ebbrezza), cui sia seguita una sanzione amministrativa accessoria (ad es. la sospensione della patente di guida), per tornare in possesso del documento ritirato è necessario produrre al Dipartimento dei Trasporti Terrestri territorialmente competente la seguente documentazione:
- Istanza (duplicato patente) su modello TT 2112 compilato e sottoscritto (FAC SIMILE)
- Attestazione di versamento di € 32,00 su c/c 4028
- Attestazione di versamento di € 9,00 su c/c 9001
- Due foto tessera recenti, a sfondo chiaro, con capo scoperto. Una delle due foto va autenticata dall’impiegato addetto in presenza dell’intestatario della pratica munito di documento di identità che sia perfettamente leggibile ed in corso di validità
- Certificato medico in originale rilasciato dalla Commissione Medica Locale e relativa fotocopia
- Fotocopia del decreto prefettizio di sospensione della patente di guida
- Documento di identità e fotocopia.
giovedì 13 febbraio 2014
Guida in stato di ebbrezza e lavori socialmente utili
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| Studio Legale Magrini |
1) 1 giorno di arresto corrisponde ad 1 giorno di lavori socialmente utili;
2) 1 giorno di lavori socialmente utili viene ragguagliato con € 250,00 di ammenda.
Un giorno di L.S.U. consiste in 2 ore, anche non continuative, di attività lavorativa; per ogni settimana, la legge prevede che il limite della prestazione sia al massimo di 6 ore, salvo esplicita richiesta del condannato. In caso di svolgimento positivo dei lavori il Giudice, all'esito di un'udienza appositamente fissata, dichiarerà estinto il reato, revocherà la confisca del veicolo eventualmente disposta e ridurrà della metà la sospensione della patente di guida. Viceversa, in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento dei lavori, il Giudice, tenuto conto dei motivi, delle entità e delle circostanze della violazione, disporrà la revoca della pena sostitutiva con il ripristino di quella sostituita, della sanzione amministrativa della sospensione e della confisca.
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