Competenze dello Studio

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lunedì 13 luglio 2015

La negoziazione assistita: uno strumento alternativo

Il nuovo decreto sulla giustizia, con l'obiettivo di ridurre l'arretrato dei tribunali, ha introdotto uno strumento alternativo che consente agli avvocati di definire la lite senza necessità di adire il tribunale o un organismo di mediazione; si tratta della cosiddetta negoziazione assistita. Se le parti, però, sceglieranno di avvalersi della negoziazione assistita in una materia per la quale è obbligatorio il tentativo di mediazione, quest'ultimo non potrà venire comunque meno solo perchè il primo tentativo di componimento bonario della controversia non avrà avuto successo.
Venendo all'aspetto pratico, spetta all'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico da parte del proprio cliente, informare quest'ultimo della possibilità o dell'obbligo di ricorrere alla negoziazione assistita. Il procedimento inizia quando, prima di proporre la domanda giudiziale, la parte, tramite il proprio avvocato, invita la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Se la controparte non aderisce all'invito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione, nello stesso termine decorrente dal rifiuto o dalla mancata accettazione la parte deve proporre, a pena di decadenza, domanda giudiziale. Se la controparte aderisce alla negoziazione e viene raggiunto un accordo gli avvocati redigono un verbale di accordo e la conformità dello stesso alle norme imperative ed all'ordine pubblico. Se le parti, invece, non raggiungono un accordo gli avvocati redigeranno una dichiarazione di mancato accordo e, da questo momento, decorre per la parte che ha richiesto la negoziazione il termine di 30 giorni  per proporre domanda giudiziale.

venerdì 3 luglio 2015

La nuova procura alle liti successivamente all'introduzione della negoziazione assistita

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto Sig. _____________ (C.F.: ___________) nato a _________ e residente in ___________ Via ____________ n. __, delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase, stato e grado del procedimento, innanzi al Tribunale di _______, nei confronti di_____________(C.F.:__________), residente in___________Via _______ n. ___, l’Avv. Gabriele Magrini del Foro di Perugia anche in esecuzione ed in opposizione, con facoltà di transigere, conciliare, incassare, farsi sostituire, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, chiamare in causa terzi e deferire giuramento, nominare, revocare, e sostituire a sé altri procuratori. Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell’art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché, ai sensi dell'art. 2, comma 7, D.L.n.132/2014, come convertito dalla L. 162/14, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita disciplinata dagli artt. 2 e segg. del citato decreto-legge. Reso edotto e, chiaramente informato dei miei diritti ex D.Lgs196/03 e che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione al mandato di cui sopra, presto completo ed informato consenso, coerentemente con le previsioni del combinato disposto degli artt. 13 e 23 D.Lgs 196/03, all’utilizzo ed al trattamento dei miei dati personali. Presto altresì assenso alla permanenza negli archivi cartacei e/o informatici dello studio legale, degli atti contenenti i dati personali, anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario all’espletamento del mandato oggi conferito, avendo fin d’ora per rato e valido il suo operato. Eleggo domicilio presso lo Studio del suddetto Avvocato, in _______
Luogo e data___________________

Firma Cliente

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V.to per autentica

Avv. Gabriele Magrini


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venerdì 6 febbraio 2015

Mediazione e negoziazione assistita : i casi di obbligatorietà

Riprendendo un post di qualche giorni fa, rappresentiamo sinteticamente le materie che, in caso di controversia, impongono l'esperimento della mediazione obbligatoria e quelle che impongono la procedura di negoziazione assistita obbligatoria.

MEDIAZIONE : L'oggetto della controversia deve vertere in materia di comodato, condominio, contratti assicurativi, contratti bancari, contratti finanziari, proprietà usufrutto, abitazione, usucapione, servitù prediali, divisione di beni in comunione, locazione, patti di famiglia, risarcimento del danno per diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, risarcimento del danno per responsabilità medica e sanitaria, successioni ereditarie, affitto di aziende.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA :  L'oggetto della controversia deve vertere in materia di contratto di autotrasposto o sub-trasporto, risarcimento del danno per sinistri stradali e da circolazione di natanti, domanda di pagamento a qualsiasi titolo per somme fino a 50.000 euro salvo rientri in una delle materie per cui è prevista l'esperimento della procedura di mediazione.

mercoledì 4 febbraio 2015

Mediazione e negoziazione assistita a confronto

Il cliente che si rivolge ad un legale deve sapere che questo ha l'obbligo di informarlo che in determinate ipotesi, prima di instaurare una procedimento giudiziario, devono necessariamente avviare una trattativa con la controparte al fine di valutare un componimento bonario della controversia. Due sono le procedura all'uopo previste: la mediazione e la negoziazione assistita.
Attraverso il procedimento di mediazione, la parte deve rivolgersi ad un organismo accreditato dal Ministero della Giustizia affinchè questo fissi un incontro tra le parti, alla presenza dei rispettivi avvocati, per risolvere la lite; in caso di esito negativo, ai mediatori non sarà dovuta alcuna indennità e per la parte si aprirà la strada per procedere in giudizio.
La negoziazione assistita, invece, si svolge all'interno dello studio legale; l'avvocato, preliminarmente, deve inviare alla controparte una missiva contenente un invito ad intraprendere una procedura di negoziazione che porti alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita. La mancata risposta o il rifiuto nel termine di 30 giorni, legittimano la parte ad agire in giudizio. Diversamente si aprirà la procedura di negoziazione, alla presenza dei rispettivi legali, che potrà sfociare in un accordo integrale su tutta la materia del contendere, in un accordo parziale, o in una mancanza di accordo.

martedì 27 gennaio 2015

Sinistri stradali : ecco cosa cambia dal 9 febbraio 2015

Dal 9 febbraio 2015 chi vorrà instaurare un procedimento giudiziario al fine di ottenere il risarcimento del danno in seguito ad un sinistro stradale, nell'ipotesi in cui la trattativa stragiudiziale non sia andata a buon fine, dovrà, decorsi i termini legali per il risarcimento (60 giorni per danni solo a cose e 90 giorni per danni a persone) e tramite avvocato, invitare la controparte alla stipula della c.d. "convenzione di negoziazione assistita". Questa, altro non è che un tentativo di risolvere la controversia bonariamente attraverso la stipula di un accordo tra i rispettivi legali. Mancando tale passaggio, l'eventuale giudizio instaurato sarà, dal giudice, dichiarato improcedibile.
La risposta all'invito formulato dalla parte danneggiata deve pervenire entro 30 giorni. In caso di rifiuto o in mancanza di riscontro, scaduti i 30 giorni, la parte sarà libera di instaurare il giudizio, a pena di decadenza, entro lo stesso termine.
Se, invece, controparte aderisce all'invito, i rispettivi legali si incontreranno per tentare di trovare una soluzione "amichevole": se l'accordo non viene raggiunto, dovrà essere comunque redatta la dichiarazione di mancato accordo che gli avvocati certificheranno; se l'accordo viene raggiunto esso sarà sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati.
Il verbale di accordo costituisce titolo esecutivo, valido altresì per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.