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lunedì 12 ottobre 2015

Trasgressione degli obblighi imposti con la misura degli arresti domiciliari

L'art. 284 del Codice di Procedura Penale prevede la possibilità per il soggetto condannato di scontare la pena presso la propria abitazione, o altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di assistenza o di cura. Soltanto su autorizzazione del Giudice, egli potrà assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto quando versi in situazioni di assoluta indigenza e per il tempo strettamente necessario per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita. Il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria potranno controllare in qualunque momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato. Ma cosa succede nel caso di violazione degli obblighi imposti con la misura coercitiva degli arresti domiciliari? Il legislatore, al riguardo, ha previsto, anche se limitatamente al profilo processuale, la possibilità di sostituire la misura cautelare con altra più grave. Non vi è dubbio che tale sanzione è applicabile in conseguenza di una condotta integrante l'inosservanza di prescrizione imposta dall'autorità giudiziaria. Risponderà, allora, del reato di evasione l'imputato che, essendo agli arresti nella propria abitazione - intesa come luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata, con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, cortili, giardini e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione - se ne allontana. Il termine allontanarsi va inteso nel senso che l'interessato resti nel luogo indicato, al fine di impedire che fuori di esso, egli possa esprimere la propria pericolosità, consentendo in pari tempo un agevole controllo alla autorità di polizia. Ne discende, entro tale prospettiva, ad esempio, che "il portico di uno stabile condominiale non può ritenersi di stretta pertinenza dell'abitazione privata ove l'imputato si trovi ristretto agli arresti domiciliari, poiché le stesse summenzionate esigenze applicative connesse al regime cautelare o espiatorio degli arresti o della detenzione domiciliare, risulterebbero senz'altro frustate da un allontanamento del soggetto dallo spazio strettamente definito dalla sua abitazione, ovvero, dalle sue immediate adiacenze, sia pure per recarsi per breve tempo in un luogo vicino, ma frequentabile da una generalità di persone e non certo raggiungibile in altro modo se non uscendo dal proprio alloggio".

venerdì 9 ottobre 2015

La locazione di un immobile ad una prostituta

L'art. 3 della legge n. 75 del 1958, nota come legge Merlin, punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 10.329: a) chiunque abbia la proprietà e l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa; b) chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa o ad altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione.
Di recente è intervenuta sul tema la Terza Sezione Penale della Cassazione, la quale ha chiarito alcuni importanti concetti; premesso che occorre considerare e muovere "dal punto fermo rappresentato dal legislatore di considerare attività non vietata e dunque in sé lecita, quella che la persona liberamente svolge scambiando la propria fisicità contro denaro", nello specifico: 1) locare un appartamento ad una prostituta non è reato se il canone di locazione percepito dal proprietario è conforme ai prezzi di mercato. La locazione ad una prostituta di un appartamento integra, invece, il reato di sfruttamento della prostituzione qualora il locatore percepisca un canone esagerato e sproporzionato rispetto a quelli di mercato, traendo un ingiusto vantaggio economico dall'attività di prostituzione altrui; 2) si configura il reato di favoreggiamento della prostituzione qualora, oltre a percepire un canone di locazione, il proprietario si prodighi ad ulteriori specifiche prestazioni o attività, quali ad esempio il procacciare clienti o mettere inserzioni pubblicitarie su siti internet o su altri mezzi di comunicazione; 3) affinché si possa parlare di casa di prostituzione è necessario che il locatore sia consapevole che all'interno della stessa vi sia un minimo, anche rudimentale, di stabile organizzazione finalizzata all'attività di prostituzione, esercitata da una pluralità di persone sotto la direzione di un soggetto che organizza e sovraintenda ad essa.

mercoledì 7 ottobre 2015

Sostituzione di persona su Facebook

La sostituzione di persona, perpetrata attraverso l'uso delle nuove tecnologie, configura una vera e propria fattispecie criminosa disciplinata nel nostro ordinamento dall'art. 494 c.p. Commette tale reato chi induce taluno in errore, sostituendo la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o a terzi un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici, al fine di recare ad altri un danno o procurare a sé o a terzi un vantaggio. Ai fini del perfezionamento di tale reato non è necessario che il vantaggio perseguito dall'agente sia costituito da un'utilità economica, ben potendo parlarsi di vantaggio o di utilità con riferimento ad un qualcosa di natura non patrimoniale, lecito od illecito. La tutela garantita al nome, inoltre, è stata ormai estesa anche ad altri contrassegni distintivi, come il c.d. nickname, il quale consente una comunicazione in rete idonea a produrre effetti reali nella sfera giuridica degli utenti che lo utilizzano. Dunque, occorre fare molta attenzione! Chiunque crea un falso profilo (ad es. su facebook) potrà essere chiamato a rispondere del reato di sostituzione di persona, stante la inequivocabile induzione in errore degli utenti della rete, i quali, ritenendo di interloquire con una determinata persona, in realtà, inconsapevolmente, si sono trovati ad avere a che fare con una persona diversa.   

mercoledì 29 luglio 2015

Come possiamo venire a conoscenza di una querela sporta nei nostri confronti?

Molto spesso si identifica la querela con la possibilità riconosciuta ad ognuno di noi di far valere un proprio diritto in giudizio, trascurando invece il fatto che l'esercizio del diritto di querela comporta a carico del querelato un vero e proprio procedimento penale. Se qualcuno sporge querela nei nostri confronti saremo immediatamente contattati dall'autorità ricevente (Carabinieri, Polizia o Procura) per la cosiddetta identificazione, elezione di domicilio e nomina di un difensore di fiducia. L'elezione di domicilio è l'indicazione di un luogo presso cui ricevere tutte le successive comunicazioni e notificazioni. In difetto di nomina di un difensore di fiducia sarà nominato in automatico un difensore di ufficio, il quale riceverà tutte le comunicazioni inerenti il procedimento relativamente al quale saranno condotte le indagini. E' possibile eleggere il proprio domicilio presso la propria abitazione o per maggiore garanzia presso lo studio dell'avvocato di fiducia nominato. Mi preme sottolineare che il difensore di ufficio dovrà comunque essere retribuito per l'attività prestata, salvo che non ricorrano le condizioni per essere ammessi al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato. Dunque, appare opportuno nominare immediatamente un proprio legale di fiducia, del quale occorrerà avere a portata di mano nome, cognome, indirizzo studio e numero di telefono. Espletate queste formalità l'autorità ci consegnerà copia del verbale redatto. Oltre all'ipotesi di immediata comunicazione da parte dell'autorità che ha ricevuto la querela, potremmo avere conoscenza di un procedimento aperto nei nostri confronti con la notifica del decreto di citazione a giudizio; ciò avviene quando la persona offesa da un reato, perseguibile a querela di parte, chiede direttamente al Giudice di Pace la citazione a giudizio della persona alla quale il reato è attribuito.   

mercoledì 29 aprile 2015

Furto al supermercato: delitto consumato o tentato?

Sino al mese ultimo scorso, colui che occultava la merce sulla borsa o nella propria tasca all'interno di un supermercato, superando poi la cassa senza pagare, rispondeva del delitto di furto consumato, con conseguente applicazione della pena prevista per legge dall'art. 624 c.p. a mente del quale "chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 154 a € 516".
Con una recente sentenza gli ermellini hanno ribaltato tale precedente orientamento affermando che "colui che supera la cassa del supermercato e viene fermato dal personale di sicurezza con la merce non pagata risponde del reato di tentato furto e non di furto consumato". Ciò comporterà una diminuzione da un terzo a due terzi della pena prevista dall'art. 624 c.p.

venerdì 27 marzo 2015

Un semplice ematoma fa scattare il reato di lesioni personali

L'art. 582 c.p. sancisce che "chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni". Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito, però, che ricorre tale illecito penale anche quando la persona offesa riporti una semplice alterazione dell'integrità fisica della persona, anche lieve. Si pensi, ad esempio, ad un ematoma derivante da un trauma contusivo di lieve entità (un morso): ciò è più che sufficiente per la configurazione del reato di lesioni personali. Il certificato rilasciato dal medico di famiglia avrà, inoltre, lo stesso valore di quello rilasciato dal Pronto Soccorso e nella quantificazione del danno potrà risultare determinante anche l'attestazione dello stato di ansia patito dalla vittima successivamente all'alterco (Cass. n. 26804 del 20 giugno 2014).

lunedì 16 marzo 2015

Come posso conoscere lo stato di un procedimento penale dopo che è stata presentata una querela?

L'art. 335, comma 3, c.p.p. stabilisce che "ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta". Si tratta di una vera e propria istanza da presentare negli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente; decorsi circa 10 giorni sarà rilasciata una certificazione che indicherà all'interessato, indagato o persona offesa dal reato, il numero assegnato al procedimento penale, il titolo di reato per il quale si procede ed il nome del Pubblico Ministero al quale è affidato il fascicolo. La persona offesa, l'indagato ed i rispettivi difensori possono, pertanto, chiedere che vengano loro comunicate le iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato raccolto dal magistrato, salvo che si tratti di reati di criminalità organizzata o di reati particolarmente gravi. L'attestazione può essere richiesta solo dal diretto interessato o dal suo avvocato munito di nomina dotata di firma autenticata.
Lo Studio Legale Magrini utilizza tale strumento, disciplinato dal legislatore all'art. 335 c.p.p., in tutte le Procure d'Italia al fine di verificare l'eventuale sussistenza di procedimenti penali riguardanti i propri assistiti, siano essi persone offese siano essi persone indagate.

lunedì 9 marzo 2015

La riabilitazione penale: una seconda "possibilità" offerta dalla legge

La persona condannata a seguito di sentenza penale passata in giudicato, che ha manifestato nel tempo sicuri segni di ravvedimento, ha diritto di ottenere l'estinzione del reato commesso; le conseguenze penali del reato, costituenti un ostacolo all'interno del contesto sociale in cui la persona condannata vive, possono essere eliminate, infatti, grazie all'istituto della riabilitazione. La domanda di riabilitazione può essere chiesta decorso un periodo di tre anni da quando è stata eseguita la pena inflitta con la sentenza di condanna; otto anni, se il condannato è stato ritenuto recidivo aggravato; 10 anni per chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Funzione dell'istituto è quella di favorire il pieno reinserimento del condannato nella vita quotidiana, attraverso la dimostrazione, nel tempo, di prove effettive di buona condotta, di non aver commesso altri reati, di aver pagato le spese di giustizia e l'eventuale risarcimento del danno alla parte civile costituita nel processo penale. La procedura di riabilitazione non prevede spese vive (marche da bollo, diritti) e offre la possibilità, per coloro che possiedono i requisiti reddituali di legge, di essere ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

venerdì 6 marzo 2015

La tutela del silenzio notturno alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione

Avevamo già affrontato la problematica in un post di poco tempo fa, senonché la Corte di Cassazione, nell'ultima settimana, è intervenuta nuovamente sull'argomento. Il precedente orientamento prevedeva che il latrato del cane, qualora superi la normale tollerabilità tanto da recare disturbo al riposo notturno delle persone, comporta il riconoscimento di una responsabilità civile e penale del proprietario. Più precisamente l'art. 659 c.p. recita che "chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o gli intrattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro". Con sentenza n. 6685 del 12.02.2014 gli ermellini hanno precisato che affinché possa configurarsi la responsabilità penale del proprietario è necessario che i rumori incidano sul riposo e sulla tranquillità delle persone ma, soprattutto, occorre che il disturbo sia arrecato non semplicemente a chi ha denunciato il fatto ma ad un numero indeterminato di persone.

mercoledì 11 febbraio 2015

Legge delega 67/2014 : una nuova importante interpretazione


Come più volte ricordato (vedi, da ultimo, Omesso versamento ritenute, la legge delega n. 67/2014 è un provvedimento finalizzato alla depenalizzazione dei reati di minor disvalore complessivo; la mancata attuazione del decreto attuativo, però, ne inficia l'applicazione. Questo principio è stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla fattispecie di omesso versamento delle ritenute previdenziali da parte del datore di lavoro: in sostanza, i reati oggetto della legge delega che dovrebbero essere depenalizzati, sono a tutt'oggi considerati ancora reati in quanto non p stata modificata la relativa norma penale attraverso l'emanazione del decreto legislativo.
Nonostante tale pronuncia, negli ultimi giorni il Tribunale penale di Avezzano ha contribuito a rendere ancora più confusa la questione, attraverso una sentenza che si propone meritevole di particolare attenzione: l'organo giudicante ha, infatti, attribuito capacità normativa immediata, e non soltanto differita, ai criteri direttivi impressi dalla legge delega in materia di depenalizzazione, perlomeno con riferimento al delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali; il Governo non potrà discostarsi da tali principi e criteri direttivi, così precisi e tassativamente delimitati, in quanto essi sono senz'altro già idonei a orientare in misura vincolante il giudice nel suo quotidiano iter ermeneutico-decisionale.

venerdì 23 gennaio 2015

Auto abbandonata dal proprietario in area pubblica: scatta l'arresto !

Colui che abbandona il proprio veicolo, in pessimo stato, in un'area pubblica risponde di reato ambientale qualora lo stesso sia considerato un rifiuto pericoloso.
Ricorrono i presupposto del carattere "pericoloso" del veicolo quando:
1) il proprietario ha manifestato chiaramente la volontà di abbandonare il veicolo;
2) il veicolo non è più idoneo a svolgere la sua funzione;
3) il veicolo deve essere stato abbandonato in un'area pubblica, come ad es. un parcheggio; 
La pericolosità del veicolo deve portare sempre il proprietario a consegnare la stessa ai centri appositamente autorizzati allo smaltimento.

lunedì 19 gennaio 2015

Omesso versamento contributi: la crisi dell'impresa non scusa

L'art. 2 del decreto legge n. 463 del 1983, come ricordato più volte, punisce con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro l'imprenditore che omette di versare all'INPS le ritenute previdenziali operate sulla retribuzione del prestatore di lavoro. In attesa dei decreti attuativi alla legge delega n. 67/2014 che consentiranno di trasformare l'illecito penale in illecito amministrativo, sempre che l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui, negli ultimi giorni un'altra importante pronuncia della Corte di Cassazione ha precisato che: il datore di lavoro non può invocare la crisi economica e finanziaria dell'impresa al fine di andare esente da responsabilità, in quanto il versamento dei contributi è obbligatorio e prescinde dalle condizioni dell'azienda. Solo la sensibilità del giudice di turno potrà portare al riconoscimento di un ridimensionamento della pena... 

mercoledì 7 gennaio 2015

Dare dello "scemo" ad una persona è reato!!!!!


Pubblichiamo l'estratto, facilmente comprensibile, della sentenza n. 52082 pronunciata in data 15 dicembre 2014 dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. V penale; nel caso de quo gli ermellini sono stati chiamati a chiarire se la parola "scemo" avesse valenza ingiuriosa ai sensi della legge penale.
"Quanto alla natura della parola scemo, occorre ricordare che le frasi volgari e offensive sono idonee ad integrare gli estremi del reato (di oltraggio) anche se siano divenuto di uso corrente in particolari ambienti perchè l'abitudine al linguaggio volgare e genericamente offensivo proprio di determinati ceti sociali non toglie alle dette frasi la loro obiettiva capacità di ledere il prestigio del pubblico ufficiale, con danno della pubblica amministrazione da esso rappresentata (nella fattispecie era stata ritenuta oltraggiosa la frase "vieni qui scemo, cretino".

mercoledì 19 novembre 2014

Omesso versamento di ritenute previdenziali: la Cassazione precisa che trattasi ancora di reato punibile

L'imprenditore che omette di versare all'INPS le ritenute previdenziali operate sulla retribuzione del prestatore di lavoro commette un reato punibile con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro: è quanto previsto dall'art. 2 del decreto legge n. 463 del 1983, il quale specifica altresì che il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Tuttavia, con la legge n. 67/2014 il Parlamento, conferendo al governo la delega di adottare uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria di taluni reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, ha previsto di trasformare in illecito amministrativo il reato anzidetto sempre che l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui. Sulla scorta di ciò sono intervenute alcune importanti pronunce (vedi, tra le prime, Tribunale di Asti, sez. penale, 27 giugno 2014), le quali hanno chiarito che, poichè la legge delega possiede con certezza l'attitudine ad orientare l'interpretazione dell'art. 2 del decreto legge n. 463/1983 ed a completare il contenuto precettivo di quanto affermato dal giudice delle leggi, l'omesso versamento di ritenute previdenziali per importi inferiori a 10.000 euro per ciascun periodo di imposta non è previsto dalla legge come reato.
Negli ultimi giorni, però, è intervenuta sul tema la Corte di Cassazione la quale ha statuito che la fattispecie di omesso versamento è tuttora prevista come reato; questo, infatti, non è stato depenalizzato in quanto non è stata ancora modificata la relativa norma penale attraverso l'emanazione del decreto legislativo.

giovedì 6 novembre 2014

Le forze dell'ordine che suggeriscono all'arrestato il nominativo di un avvocato rispondono del reato di abuso d'ufficio

Con una sentenza degli ultimi giorni la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sul comportamento spesso tenuto dalle forze dell'ordine volto a sollecitare un soggetto arrestato a nominare un determinato avvocato quale difensore di fiducia.
Secondo i giudici della Corte la condotta di colui che, appartenente alle forze dell'ordine, esalta le qualità professionali di un avvocato spingendo un soggetto arrestato a nominarlo è già di per sè sufficiente ad integrare il c.d. reato di abuso di ufficio; tale illecito rileva quando il soggetto agente impartisce ai cittadini, con i quali abbia rapporti per ragioni inerenti alle proprie funzioni, consigli sulla nomina di un difensore.
Più precisamente, "salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norma di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni".

mercoledì 29 ottobre 2014

Guida senza patente: quali conseguenze?

La patente di guida è un documento rilasciato dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri, ex Motorizzazione Civile, a seguito del superamento di una prova di esame teorica e di una prova pratica. Mentre attraverso la prima si accertano le conoscenze del Codice della Strada da parte del candidato, nella seconda si verifica l'effettiva capacità di condurre un veicolo nel rispetto delle regole codicistiche.
Ciò premesso, colui che guida senza patente perché mai conseguita è punito con l'ammenda da € 2.257,00 a € 9.032,00; se l'illecito è commesso nuovamente nel biennio all'ammenda si affianca la pena dell'arresto fino ad un anno.
In caso di prima violazione, all'accertamento del reato consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi; in caso di reiterazione nel biennio, invece, scatta la confisca del veicolo salvo che lo stesso appartenga a persona estranea all'illecito.

giovedì 16 ottobre 2014

Perchè rivolgersi subito ad un avvocato per redigere un atto di denuncia-querela?

Se ritieni di essere vittima di un reato e intendi sporgere una denuncia-querela rivolgiti fin dall'inizio ad un Avvocato! Un professionista del diritto riuscirà a dare un esatto inquadramento alla fattispecie, individuando gli articoli del codice penale che si assumono violati e, soprattutto, evitando che la querela cada nel nulla a propria insaputa, finendo in prescrizione o addirittura archiviata. Statistiche alla mano, circa il 60% delle querele sporte senza l'assistenza di un legale non portano all'instaurazione di un procedimento penale. Nonostante la legge consenta a chiunque di provvedervi da soli, la stesura di una querela non è una cosa semplice. La querela, infatti, deve contenere tutti gli elementi richiesti e soprattutto le formule previste dal codice di procedura penale (sempre ignorate dalle forze dell'ordine) al fine di poter esercitare i propri diritti nel processo. 
In particolare, la denuncia-querela deve presentare:
1) l'intestazione e l'indicazione dei dati personali con cui il denunciante-querelante si identifica
2) L'esposizione dei fatti con cui si descrive l'accaduto, in forma chiara e soprattutto cronologica.
3) Le varie richieste: costituzione di parte civile, l'avviso in caso di archiviazione, l'avviso in caso di proroga del termine per le indagini preliminari, l'avviso in caso di richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero, la volontà di opporsi in caso di definizione del procedimento con decreto penale di condanna.

Lo Studio Legale Magrini ha messo in atto un servizio di redazione di denuncia-querela, disponibile in tutta Italia, che può essere richiesto all'indirizzo studiolegalemagrini@email.it. Sarà sufficiente contattare lo Studio ed esporre nei minimi particolari l'accaduto. Sarà poi spedito al cliente l'atto redatto, da depositare in triplice copia presso l'ufficio competente.

lunedì 29 settembre 2014

Assegno di mantenimento: l'inadempimento configura il reato ex art. 570 c.p.

Capita molto frequentemente che un genitore presso cui non è collocato stabilmente il figlio minore finisca per "dimenticarlo" e, con lui, anche le sue necessità primarie da soddisfare. Venire meno all'obbligo di contribuire al suo mantenimento configura un vero e proprio reato penale disciplinato dall'art. 570 c.c., rubricato "violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale della famiglia". Tale disposizione prevede che "chiunque, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1.032 euro". Tale pena si applica, tra gli altri, a chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore. L'adempimento dell'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza deve essere continuativo, regolare e certo. Laddove il genitore tralasci, ad esempio, il pagamento del mantenimento per una mensilità ciò non configura reato; viceversa, l'art. 570 c.p. rileva quando l'inadempimento dell'obbligo si trascina per diverso tempo e determina una condizione di disagio nel minore che doveva beneficiarne.

martedì 23 settembre 2014

Attenzione a come custodite le vostre armi...

L'art. 702 del codice penale del 1930 richiamato implicitamente dal T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza e, ancor più recente, modificato in senso restrittivo dalla legge n. 110 del 1975 e dalla legge n. 203 del 1991 pone a carico di chiunque detiene o trasferisce le armi da un luogo all'altro di adottare quelle cautele necessarie volte ad impedire che le stesse possano in qualche modo entrare in possesso di chiunque all'insaputa o comunque al di fuori del controllo dell'autorità di pubblica sicurezza  competente. La violazione di tali precetti di normale prudenza e diligenza comporta delle conseguenze di carattere penale. La legge, a tal fine, non indica le modalità con le quali le armi e le munizioni debbono essere custodite; il concreto accertamento del rispetto del comando legislativo è rimesso di volta in volta al prudente apprezzamento del giudice di merito.
E' consigliabile, pertanto, ricoverare le nostre armi in un armadio blindato al fine di impedire a soggetti terzi di appropriarsene con facilità; viceversa, il rischio è quello di essere subire una segnalazione alla Procura delle Repubblica per omessa custodia, con conseguente processo penale.

giovedì 18 settembre 2014

Sequestro e confisca in diritto penale: quali differenze?

Nel linguaggio comune si è soliti confondere spesso e quindi usare impropriamente i termini "sequestro" e "confisca". L'unico punto che hanno in comune questi due termini, dal punto di vista strettamente giuridico, è il fatto pratico che il bene viene sottratto dalle mani e, comunque, dalla disponibilità del soggetto che ne ha la titolarità; ciò che differenzia i due termini è la tempistica, la finalità e il modo attraverso cui pervenire all'uno rispetto che all'altro. 
Il sequestro precede sempre la confisca; trattasi di un atto attraverso il quale la polizia giudiziaria o il magistrato intervengono nella flagranza del reato oppure in un momento immediatamente successivo al fine di sottrarre al proprietario o al detentore la disponibilità materiale di un determinato bene.
La confisca, invece, è l'espropriazione da parte dello Stato di quel bene già sequestrato che servì a commettere il reato ovvero ne rappresenta il profitto o il prodotto. Presupposto per ottenere la confisca è sempre e comunque il sequestro in flagranza.