L'art. 114 disp. att. c.p.p. prevede che la polizia giudiziaria nel procedere al compimento di determinati atti deve avvertire la persona sottoposta ad indagini, se presente, che ha la facoltà di farsi assistere da un legale; ciò è previsto anche quando i militi procedono all'accertamento del tasso alcolemico. La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che la nullità derivante dall'omesso avviso all'indagato da parte della polizia giudiziaria, che proceda ad un atto urgente ed indifferibile, quale certamente è la sottoposizione dell'indagato ai test per il rilievo del tasso alcolemico, della facoltà di farsi assistere dal difensore è di natura intermedia e deve ritenersi sanata se non tempestivamente rilevata o se non dedotta prima, ovvero immediatamente dopo il compimento dell'atto, Tuttavia, dalla lettura delle norme del codice di procedura penale, non si evince in alcun modo che l'omessa eccezione della nullità comporti automaticamente la sua sanatoria. Pertanto, nel caso di guida in stato di ebbrezza, nessuna condanna può essere comminata all'imputato quando sia mancato, al tempo dell'accertamento, l'avviso da parte degli agenti accertatori della possibilità di farsi assistere da un legale nell'esame del test, trattandosi di accertamento per legge irripetibile. Mancando questa precisazione, il verbale è nullo mancando la prova della colpevolezza dell'imputato. Se il conducente, inoltre, non eccepisce la nullità al momento in cui gli agenti stendono il verbale, ciò non toglie che sia il giudice stesso a rilevarla d'ufficio.
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