Competenze dello Studio

mercoledì 5 marzo 2014

La responsabilità del danno causato da animali selvatici

Può accadere che la nostra autovettura collida fortuitamente con degli animali selvatici che causano alla stessa ingenti danni; pochi sanno che, in casi del genere, è possibile chiedere il risarcimento del danno, sulla base dei principi generali in tema di illecito civile di cui agli artt. 2043 ss. c.c. Tali principi impongono di individuare il responsabile dei danni nell'ente a cui siano concretamente affidati i poteri di gestione e di controllo del territorio e della fauna ivi esistente e che, quindi, sia meglio in grado di prevedere, prevenire ed evitare gli eventi dannosi del genere di quello del cui risarcimento si tratta. L'individuazione attiene, dunque, al problema della c.d. titolarità passiva del rapporto. Generalmente, gli enti preposti alla tutela risarcitoria sono la Regione, avente una competenza essenzialmente normativa e la Provincia, a cui spetta l'esplicazione delle concrete funzioni amministrative e di gestione. Tuttavia, qualora i servizi di gestione o manutenzione della strada siano stati affidati ad enti diversi (Anas o concessionarie di tratti autostradali), su di essi incombe l'onere di attuare tutte quelle misure atte a tutelare l'incolumità dei soggetti terzi. In sintesi, è da ritenere che la responsabilità per i danni a terzi causati da animali selvatici debba essere imputata all'ente a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, con autonomia decisionale sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività stessa.

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