Competenze dello Studio

martedì 4 marzo 2014

Pagamento con assegno sprovvisto di fondi: come recuperare il credito

Con l'introdotta tracciabilità dei flussi finanziari, titoli di credito come gli assegni bancari e gli effetti cambiari sono divenuti il sistema di pagamento più diffuso. L'art. 1992 c.c. stabilisce che "il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge". Può accadere che il titolo, portato regolarmente all'incasso, non venga pagato perché la Banca constata, ad esempio, il difetto di provvista, ossia una insufficiente o mancante disponibilità sul conto su cui l'assegno è tratto. Il titolo, allora, potrà essere oggetto di protesto, intendendo con ciò l'atto con il quale viene accertato in modo formale da parte di un notaio o di un ufficiale giudiziario il mancato pagamento dello stesso. Il protesto, comportante una piccola spesa, non è tuttavia necessario se non ci sono girate e si agisce contro il traente.
Pochi però sono al corrente che, nonostante il mancato incasso, l'assegno costituisce un vero e proprio titolo esecutivo, che ci consente, in virtù di un credito certo, liquido ed esigibile, di recuperare quanto ci spetta attraverso un procedimento celere di esecuzione forzata; unica condizione da rispettare è che non siano trascorsi più di sei mesi dal giorno in cui è stato presentato per l'incasso della somma. Occorrerà, allora, rivolgersi ad un legale, il quale provvederà a redigere e a notificare al debitore un atto di precetto preliminare all'esecuzione forzata, con espresso invito ad adempiere entro un termine non inferiore a 10 giorni. Trascorso questo termine, in mancanza di pagamento, il creditore potrà dare inizio all'esecuzione forzata che si identifica con il pignoramento. Dunque, chi è in possesso di un assegno, ma anche di una cambiale, rimasto insoluto/a potrà ottenere in tempi brevi (circa 2 mesi) e con costi limitati quanto legittimamente spettante.

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