La pubblica amministrazione nell'esercizio del suo potere discrezionale in ordine alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, nonché nella vigilanza e controllo in genere dei beni demaniali, incontra i limiti derivanti sia da norme di legge che regolamentari, sia da norme tecniche, sia da norme di comune prudenza e diligenza; pertanto, è configurabile la responsabilità della stessa per il danno cagionato ad un privato da un bene demaniale, ex art. 2051 c.c., atteso che questo, essendo nella custodia dell'amministrazione medesima, rientra nel suo potere di vigilanza e di controllo, il cui mancato o negligente esercizio segna il limite del potere discrezionale di essa. Fino a pochi giorni fa, tale responsabilità della pubblica amministrazione trovava un limite con riguardo a quei beni demaniali su cui è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini, quando cioè l'estensione del bene stesso renda praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, restando invece applicabile per quei beni demaniali che, per la loro limitata estensione territoriale, consentono un'adeguata attività di vigilanza. In pratica, soltanto i danni verificatisi all'interno di un centro abitato o in prossimità dello stesso potrebbero essere risarciti dall'ente proprietario della strada. Nell'ultimo mese questo Studio Legale ha inoltrato varie richieste di risarcimento del danno a Comune, Provincia ed Anas, al fine di tutelare quegli utenti della strada rimasti vittima di danni materiali o anche personali subiti per la cattiva manutenzione delle rete viaria. In tutti i casi, gli Enti menzionati ci hanno risposto che "non è possibile effettuare un immediato controllo e una continua vigilanza tali da impedire l'insorgere di improvvise cause di pericolo per i cittadini su quelle categorie di beni demaniali che sono oggetto di utilizzo generale e diretto da parte di terzi". Senonché, è intervenuta negli ultimi giorni la Suprema Corte (n. 24793 del 05.11.2013), la quale, schierandosi apertamente a favore degli utenti della strada, ha affermato che "la responsabilità dell'ente proprietario della strada prescinde dalla maggiore o minore estensione della rete e deve invece essere accertata in relazione alle caratteristiche della stessa, alle condizioni in cui solitamente si trova, alle segnalazioni di attenzione e all'affidamento che su di esse fanno gli utenti". Sarà onere dell'ente dimostrare di aver assolto con diligenza gli oneri di organizzazione dell'attività di sorveglianza, per garantire la sicurezza dell'uso della strada. Tale recentissima pronuncia apre, dunque, le porte ad una tutela sempre più certa per tutti quei cittadini che rimangano vittime di danni dovuti a cattiva manutenzione del manto stradale.
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