Competenze dello Studio

venerdì 14 novembre 2014

La responsabilità della struttura sportiva

Con sentenza n. 19998 del 30.08.2013, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che "il proprietario o gestore di un campo di gioco è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., degli infortuni occorsi ai fruitori di quest'ultimo, ove non alleghi e non provi l'elisione del nesso causale tra la cosa e l'evento, quale può aversi, in un contesto di rigoroso rispetto di eventuali normative esistenti o comunque di una concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori, nell'eventualità di accadimenti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso, tra i quali una sua imperizia o imprudenza, o di terzi". In buona sostanza, se un calciatore riporta un danno all'interno della struttura sportiva, il gestore o proprietario della stessa è sempre responsabile, a meno che non dimostri che il danno si è verificato per caso fortuito o per il fatto del danneggiato. Tale forma di responsabilità ha natura oggettiva, per cui si prescinde dalla pericolosità o meno della cosa. Spetta al proprietario/gestore, per andare esente da responsabilità, dimostrare che il danno si è verificato per un accadimento imprevedibile e fuori dal proprio controllo, ovvero per un comportamento imprudente del danneggiato o di soggetti terzi.

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