Con decreto legge n. 90 del 2014, convertito in legge n. 114 dell'11 agosto 2014, si è previsto all'art. 27 bis il riconoscimento di una equa riparazione per i soggetti danneggiati (o, in caso di decesso, per i loro eredi) da trasfusione di sangue infetto o emoderivati infetti o vaccinazioni obbligatorie che abbiano presentato domanda di adesione alla procedura transattiva entro il 19 gennaio 2010.
E' questo in sintesi quanto previsto dal Ministero della Salute, a condizione che il danno sia ascrivibile ad una delle otto categorie di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834 e che sussista il nesso causale tra il danno e la trasfusione con sangue infetto o la somministrazione di emoderivati infetti o la vaccinazione obbligatoria; il tutto indipendentemente dalla eventuale prescrizione del diritto al risarcimento del danno e dalla data dell'evento trasfusionale.
La corresponsione della somma a titolo di equa riparazione è subordinata alla formale accettazione della medesima e alla contestuale formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi compresa la procedura transattiva, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale.
La somma che il Ministero della Salute riconoscerà ai soggetti danneggiati è pari a:
- euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione di sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti.
- euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria.
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