In diritto si definisce comodato il contratto mediante il quale una parte (comodante) consegna ad un'altra (comodatario) una cosa mobile od immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la medesima cosa ricevuta. L'art. 1808 c.c. prevede che il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese affrontate per l'utilizzo della cosa, salvo il caso di spese straordinarie, necessarie ed urgenti per la conservazione del bene stesso. La giurisprudenza ritiene imprescindibili i requisiti della necessarietà ed urgenza delle spese al fine del diritto al rimborso. E' facoltà del comodatario provvedere o meno alle spese straordinarie di manutenzione; nel caso in cui decida di affrontarle, queste si ritengono nel suo esclusivo interesse e dunque non sono rimborsabili. La norma in questione non distingue, infatti, tra spese autorizzate e spese ad iniziativa del comodatario, ma tra spese sostenute per il godimento della cosa e spese straordinarie necessarie ed urgenti per conservarla non fungendo, dunque, neanche l'autorizzazione del comodante quale discrimine ai fini di un rimborso. Sul punto si è definitivamente pronunciata la Suprema Corte affermando che "
al comodatario non sono rimborsabili le spese straordinarie non necessarie ed urgenti, anche se comportano miglioramenti, né sotto il profilo dell'art. 1150 c.c. perché egli non è possessore, né sotto quello dell'art. 936 c.c. perché non è terzo neanche quando agisce oltre i limiti del contratto, né infine sotto quello dell'art. 1595 c.c. in via di richiamo analogico, perché un'indennità per i miglioramenti è negata anche al locatario la cui posizione è molto simile a quella del comodatario. Deve riconoscersi al comodatario soltanto lo ius tollendi per le addizioni" (Cass. 27.01.2012 n. 1216).
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