Vendita
e somministrazione potrebbero essere, all'apparenza, due concetti
simili, ma nella realtà essi configurano due fattispecie distinte e
separate, essendo la prima una cessione di beni e la seconda una
prestazione di servizi, con conseguente impossibilità di applicare
ad entrambi la stessa normativa. Tuttavia, con risoluzione n. 18512
del 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che non
ci possano essere interpretazioni differenti delle varie norme,
confermando quanto già affermato in materia di vendita di bevande
alcoliche ai minori con il d.lgs. n. 158/12, convertito con legge n.
189/12. In pratica, non deve esservi distinzione tra vendita,
somministrazione o consumazione e, quindi, non deve esservi alcuna
differenza tra il mettere a disposizione del minore di età la
bevanda alcolica in un bar o in un negozio. Fatte queste
considerazioni preliminari, è opportuno comprendere,
definitivamente, quali comportamenti vengono considerati riprovevoli
dal nostro ordinamento e i possibili risvolti in caso di violazione
delle disposizioni in materia.
La
vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18 e la
somministrazione a minori degli anni 18 ma maggiori di anni
16 comporta la sola sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a
1.000 euro; la somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni
16, invece, comporta l'arresto fino ad 1 anno. Dunque, risvolti
amministrativi da un lato, risvolti penali dall'altro. In pratica, il
titolare di un'attività avente la licenza di vendita e di
somministrazione di bevande alcoliche potrà servire al bancone o al
tavolo una birra in bottiglia assicurandosi che il cliente abbia più
di 18 anni; se vorrà vendere la stessa bottiglia per asporto dovrà,
allo stesso modo, assicurarsi che il cliente abbia più di 18
anni. Possiamo, pertanto, concludere affermando che è vietato
sia vendere che somministrare sul posto bevande alcoliche a minori
degli anni 18, al fine di non incorrere nelle sanzioni summenzionate.
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