Competenze dello Studio

lunedì 3 marzo 2014

Somministrazione e vendita di alcolici a minori: quali risvolti?

Vendita e somministrazione potrebbero essere, all'apparenza, due concetti simili, ma nella realtà essi configurano due fattispecie distinte e separate, essendo la prima una cessione di beni e la seconda una prestazione di servizi, con conseguente impossibilità di applicare ad entrambi la stessa normativa. Tuttavia, con risoluzione n. 18512 del 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che non ci possano essere interpretazioni differenti delle varie norme, confermando quanto già affermato in materia di vendita di bevande alcoliche ai minori con il d.lgs. n. 158/12, convertito con legge n. 189/12. In pratica, non deve esservi distinzione tra vendita, somministrazione o consumazione e, quindi, non deve esservi alcuna differenza tra il mettere a disposizione del minore di età la bevanda alcolica in un bar o in un negozio. Fatte queste considerazioni preliminari, è opportuno comprendere, definitivamente, quali comportamenti vengono considerati riprovevoli dal nostro ordinamento e i possibili risvolti in caso di violazione delle disposizioni in materia.
La vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18 e la somministrazione a minori degli anni 18 ma maggiori di anni 16 comporta la sola sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro; la somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16, invece, comporta l'arresto fino ad 1 anno. Dunque, risvolti amministrativi da un lato, risvolti penali dall'altro. In pratica, il titolare di un'attività avente la licenza di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche potrà servire al bancone o al tavolo una birra in bottiglia assicurandosi che il cliente abbia più di 18 anni; se vorrà vendere la stessa bottiglia per asporto dovrà, allo stesso modo, assicurarsi che il cliente abbia più di 18 anni. Possiamo, pertanto, concludere affermando che è vietato sia vendere che somministrare sul posto bevande alcoliche a minori degli anni 18, al fine di non incorrere nelle sanzioni summenzionate.

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