Il titolo di credito viene ad esistenza con la sua creazione (cioè redazione e sottoscrizione) da parte del soggetto obbligato (debitore); esso è creato per regolare un rapporto da cui siano scaturiti diritti ed obblighi per le parti. Alla creazione segue l'emissione, cioè la consegna materiale del titolo alla parte attiva del rapporto o ad altro soggetto determinato; il titolo, quindi, comincia a circolare uscendo dalla sfera giuridica del primo prenditore e viene consegnato ad un terzo soggetto, poi ad un altro e così via. Nell'ipotesi di perdita involontaria del documento (per distruzione, furto o smarrimento), sarà impossibile ottenere la prestazione del debitore, essendo questa subordinata alla presentazione del titolo. Per ovviare a ciò, il legislatore ha predisposto un apposito procedimento di ammortamento, la cui finalità è quella di reintegrare la legittimità dell'ex possessore del titolo ovvero di sancire la nullità del titolo sottratto o disperso. Tale procedimento deve essere preceduto da una denuncia all'istituto emittente o al trattario e da una denuncia all'autorità giudiziaria tramite Polizia o Carabinieri. A questo punto, ci si deve rivolgere ad un legale il quale provvederà, tramite ricorso, a presentare richiesta di ammortamento al Presidente del Tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile. Dopo sommario accertamento, il Presidente può stabilire con decreto, da notificare al debitore e pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, l'ammortamento del titolo; con ciò si toglie valore al titolo in circolazione e si autorizza il pagamento del credito al ricorrente.
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