Competenze dello Studio

mercoledì 12 febbraio 2014

Auto venduta senza passaggio a PRA: quali conseguenze?

L' art. 94 del nuovo Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni, prevede che in caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli  il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro 60 giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione di trasferimento nonché all'emissione ed al rilascio del nuovo certificato di proprietà. Il mancato rispetto della disposizione poc'anzi enunciata comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 705,00 ad euro 3526,00. Sovente, tuttavia, accade che l'acquirente omette di trascrivere il passaggio di proprietà; il venditore, in tal caso, subirà delle conseguenze non solo civili ma anche fiscali, risultando ancora intestatario del veicolo al PRA per l'inadempienza dell'acquirente. Questo significa che, in virtù del presunto possesso del veicolo, il venditore potrà essere chiamato a rispondere di eventuali danni a cose o persone, dovrà pagare la tassa automobilistica, potrà inoltre essere destinatario di eventuali contravvenzioni al Codice della Strada. Per porre rimedio a tale situazione, il venditore potrà chiedere la registrazione al PRA del veicolo in favore dell'acquirente o citare in giudizio lo stesso acquirente per sentirlo condannare al pagamento delle spese e dei danni subiti a causa della mancata trascrizione tempestiva del veicolo.

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