L'art. 284 del Codice di Procedura Penale prevede la possibilità per il soggetto condannato di scontare la pena presso la propria abitazione, o altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di assistenza o di cura. Soltanto su autorizzazione del Giudice, egli potrà assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto quando versi in situazioni di assoluta indigenza e per il tempo strettamente necessario per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita. Il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria potranno controllare in qualunque momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato. Ma cosa succede nel caso di violazione degli obblighi imposti con la misura coercitiva degli arresti domiciliari? Il legislatore, al riguardo, ha previsto, anche se limitatamente al profilo processuale, la possibilità di sostituire la misura cautelare con altra più grave. Non vi è dubbio che tale sanzione è applicabile in conseguenza di una condotta integrante l'inosservanza di prescrizione imposta dall'autorità giudiziaria. Risponderà, allora, del reato di evasione l'imputato che, essendo agli arresti nella propria abitazione - intesa come luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata, con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, cortili, giardini e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione - se ne allontana. Il termine allontanarsi va inteso nel senso che l'interessato resti nel luogo indicato, al fine di impedire che fuori di esso, egli possa esprimere la propria pericolosità, consentendo in pari tempo un agevole controllo alla autorità di polizia. Ne discende, entro tale prospettiva, ad esempio, che "il portico di uno stabile condominiale non può ritenersi di stretta pertinenza dell'abitazione privata ove l'imputato si trovi ristretto agli arresti domiciliari, poiché le stesse summenzionate esigenze applicative connesse al regime cautelare o espiatorio degli arresti o della detenzione domiciliare, risulterebbero senz'altro frustate da un allontanamento del soggetto dallo spazio strettamente definito dalla sua abitazione, ovvero, dalle sue immediate adiacenze, sia pure per recarsi per breve tempo in un luogo vicino, ma frequentabile da una generalità di persone e non certo raggiungibile in altro modo se non uscendo dal proprio alloggio".
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