L'art. 3 della legge n. 75 del 1958, nota come legge Merlin, punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 10.329: a) chiunque abbia la proprietà e l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa; b) chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa o ad altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione.
Di recente è intervenuta sul tema la Terza Sezione Penale della Cassazione, la quale ha chiarito alcuni importanti concetti; premesso che occorre considerare e muovere "dal punto fermo rappresentato dal legislatore di considerare attività non vietata e dunque in sé lecita, quella che la persona liberamente svolge scambiando la propria fisicità contro denaro", nello specifico: 1) locare un appartamento ad una prostituta non è reato se il canone di locazione percepito dal proprietario è conforme ai prezzi di mercato. La locazione ad una prostituta di un appartamento integra, invece, il reato di sfruttamento della prostituzione qualora il locatore percepisca un canone esagerato e sproporzionato rispetto a quelli di mercato, traendo un ingiusto vantaggio economico dall'attività di prostituzione altrui; 2) si configura il reato di favoreggiamento della prostituzione qualora, oltre a percepire un canone di locazione, il proprietario si prodighi ad ulteriori specifiche prestazioni o attività, quali ad esempio il procacciare clienti o mettere inserzioni pubblicitarie su siti internet o su altri mezzi di comunicazione; 3) affinché si possa parlare di casa di prostituzione è necessario che il locatore sia consapevole che all'interno della stessa vi sia un minimo, anche rudimentale, di stabile organizzazione finalizzata all'attività di prostituzione, esercitata da una pluralità di persone sotto la direzione di un soggetto che organizza e sovraintenda ad essa.
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