La sostituzione di persona, perpetrata attraverso l'uso delle nuove tecnologie, configura una vera e propria fattispecie criminosa disciplinata nel nostro ordinamento dall'art. 494 c.p. Commette tale reato chi induce taluno in errore, sostituendo la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o a terzi un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici, al fine di recare ad altri un danno o procurare a sé o a terzi un vantaggio. Ai fini del perfezionamento di tale reato non è necessario che il vantaggio perseguito dall'agente sia costituito da un'utilità economica, ben potendo parlarsi di vantaggio o di utilità con riferimento ad un qualcosa di natura non patrimoniale, lecito od illecito. La tutela garantita al nome, inoltre, è stata ormai estesa anche ad altri contrassegni distintivi, come il c.d. nickname, il quale consente una comunicazione in rete idonea a produrre effetti reali nella sfera giuridica degli utenti che lo utilizzano. Dunque, occorre fare molta attenzione! Chiunque crea un falso profilo (ad es. su facebook) potrà essere chiamato a rispondere del reato di sostituzione di persona, stante la inequivocabile induzione in errore degli utenti della rete, i quali, ritenendo di interloquire con una determinata persona, in realtà, inconsapevolmente, si sono trovati ad avere a che fare con una persona diversa.
Nessun commento:
Posta un commento