L'art. 6 della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificato con legge n. 77 del 2003, sancisce l'obbligatorietà dell'audizione dei minori nelle procedure giudiziarie che li riguardano ed in ordine al loro affidamento ai genitori. L'unica condizione ostativa è il danno che tale audizione possa provocare. A tal fine, il Giudice, quando decide di non provvedere all'ascolto, deve sempre motivare tale scelta; motivo che può attenere tanto alla capacità di discernimento del minore quanto all'eventualità di possibili pregiudizi ai suoi interessi superiori. Al minore, dunque, va sempre garantito il diritto di essere ascoltato nei giudizi che lo riguardano. A ribadirlo, di recente, anche il Tribunale Civile di Varese con provvedimento del 24.01.2013. Oltre che alla normativa sovranazionale, infatti, anche l'art. 155sexies del nostro codice civile sancisce il dovere di disporre, nel corso dei procedimenti di affidamento e mantenimento, l'audizione di prole dodicenne o di età inferiore se capace di discernere. Concludendo, dunque, sarà inevitabile per il Giudice, preso atto delle versioni dei fatti offerte da ciascun genitore, per arricchire gli elementi di giudizio e soddisfare concretamente gli interessi dell'adolescente, procedere alla sua audizione.
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