Competenze dello Studio

mercoledì 12 novembre 2014

Provvedimenti riguardo ai figli: il padre facoltoso paga l'80% delle spese straordinarie

Dal combinato disposto degli artt. 147, 148 e 155 del c.c. si evince che i coniugi hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Il Giudice nel pronunciare la separazione personale dei coniugi determina la misura e il modo in cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione ed all'educazione dei figli. Nella pratica giudiziaria, si è soliti stabilire a carico dei due genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative ai figli. Con sentenza n. 21273/2013 la Suprema Corte ribadisce che " il Giudice può disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, al fine di realizzare il principio di proporzionalità e, nel determinare l'importo dell'assegno per il minore, deve considerare le attuali esigenze del figlio che si concretizzano in abitudini, bisogni, legittimi aspirazioni e in genere nelle sue prospettive di vita, le quali non potranno non risentire del livello economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore". Esigenze certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale; inoltre, la Corte ha chiarito che non sussiste "alcuna contraddittorietà nell'asserire l'onnicomprensività dell'assegno di mantenimento, con chiaro riferimento a tutti i bisogni ordinari, e nel disporre contemporaneamente la partecipazione del padre nella misura dell'80% delle spese straordinarie". Concludendo, nella quantificazione delle spese straordinarie per il minore, ricadenti su ciascun coniuge, il Giudice, qualora il padre separato sia facoltoso, può legittimamente imporgli il pagamento dell'80% delle stesse.

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