Il nuovo art. 18, comma 6, dello Statuto dei Lavoratori, sanziona l'inadempimento del datore di lavoro alla principale obbligazione che gli incombe nel momento stesso in cui comunica il recesso, che è quella di motivare il licenziamento e di farlo rispettando specifiche procedure. Tale norma prevede che il licenziamento intimato senza motivazione o senza la preventiva contestazione disciplinare o senza la procedura conciliativa preventiva nel caso di licenziamento per motivo oggettivo è inefficace, ma non da diritto alla reintegrazione del posto di lavoro. Tale sanzione in passato era, altresì, prevista in caso di licenziamento intimato non in forma scritta, vizio oggi qualificato come nullità: pertanto, se il licenziamento è intimato soltanto oralmente il lavoratore ha diritto alla reintegrazione. La nuova norma prevede che il prestatore di lavoro, in questi casi, abbia diritto ad una somma compresa tra le sei e le dodici mensilità, che il giudice deve determinare discrezionalmente tenuto conto della gravità della violazione posta in essere dal datore di lavoro. Dunque, anche la totale assenza di contestuale motivazione mai potrà comportare il reintegro del posto di lavoro ma soltanto il risarcimento del danno. Quanto ai principi di determinazione del danno restiamo in attesa delle prime pronunce giurisprudenziali.
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