Competenze dello Studio

lunedì 10 marzo 2014

L'avvocato che assiste due coniugi non può successivamente prendere le "parti" di uno solo

Il libero professionista che abbia congiunto assistito i coniugi in una controversia familiare (si pensi ad es. ad una separazione consensuale), non può prestare, in favore di uno soltanto di essi, la propria assistenza sia giudiziale che stragiudiziale qualora dovessero insorgere in futuro controversie tra i medesimi. Ricorrerebbe, nel caso di specie, un vero e proprio "conflitto di interessi", essendo sufficiente, infatti, che l'avvocato abbia prestato semplicemente attività meramente preparatoria ai fini della volontà comune ad entrambi di pervenire ad un accordo di separazione o di divorzio. L'esempio pratico e di frequente accadimento è quello dell'avvocato che prova, invano, a mettere d'accordo marito e moglie per poi ricevere il mandato da uno solo di essi per fare causa all'altro. Ricorrendo tale ipotesi, l'avvocato è obbligato a non accettare l'incarico in favore dell'uno contro l'altro, pena l'applicazione di una sanzione disciplinare.

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