Competenze dello Studio

sabato 4 gennaio 2014

Gli effetti della sentenza di "divorzio"

Il matrimonio, validamente contratto, si può sciogliere per causa naturale (la morte di uno dei coniugi) o per causa legale (impossibilità, accertata con sentenza passata in giudicato, di mantenere ovvero di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi). Quest'ultima ipotesi, nel linguaggio comune, si definisce divorzio, pur se tale espressione non è mai stata utilizzata dalla legislazione vigente; infatti, si parla più precisamente di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Vediamo, nello specifico, quali effetti produce la sentenza di divorzio:

1) lo scioglimento del matrimonio se esso sia stato celebrato in forma civile;
2) la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se esso sia stato celebrato in forma religiosa, cui sia seguita la trascrizione nei registri dello stato civile; in questo caso, nessun effetto si avrà sul piano religioso: infatti, permarrà il vincolo indissolubile sul piano del sacramento religioso.
3) la donna perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, a meno che non vi sia l'autorizzazione da parte del Tribunale a conservarlo.
4) i genitori devono continuare a mantenere, educare ed istruire i figli, anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i coniugi.
5) il Tribunale stabilisce a quale genitore affidare i figli (se vi sono), la misura ed il modo con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione.  
6) il Tribunale decide a chi spetta la casa coniugale (normalmente, in presenza di figli, al coniuge affidatario).
7) il coniuge economicamente meno abbiente potrà vedersi riconoscere un assegno periodico divorzile fino a quando non passi a nuove nozze.
8) il coniuge non affidatario dei figli, se minorenni, dovrà corrispondere loro un assegno di mantenimento.
9) ciascun coniuge perde i diritti successori nei confronti dell'altro.
10) se la sentenza di divorzio aveva riconosciuto a un coniuge il diritto all'assegno di mantenimento, tale coniuge ha diritto a percepire la pensione di reversibilità dell'ex coniuge defunto, a patto che il coniuge superstite non si sia risposato.


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