Competenze dello Studio

giovedì 27 febbraio 2014

Palestra trasformata in locale da ballo: scatta l'illecito penale

Sempre più spesso i gestori di palestre realizzano attività di intrattenimento all'interno dei locali che dovrebbero essere adibiti solo ed esclusivamente ad attività sportive; attività che nulla hanno a che vedere, ad esempio, con i corsi di danza realizzati al loro interno. Tali soggetti, inconsapevolmente rispondono del reato di 'apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento' punito e previsto dall'art. 681 c.p. per omessa osservanza delle prescrizioni a tutela dell'incolumità pubblica. Tale reato, infatti, rileva ogni qualvolta venga esercitata una attività di intrattenimento in un locale formalmente concepito come sede di una associazione privata ed accessibile come tale solo ad una ristretta cerchia di soggetti-soci (la palestra nel caso di specie) ma sostanzialmente aperto senza discriminazioni a chiunque mediante il pagamento di una quota di adesione, allorché manchino le autorizzazioni amministrative prescritte per l'esercizio di attività in luoghi aperti al pubblico. Per la recente giurisprudenza non si può configurare una associazione privata i cui aderenti si identifichino con tutti coloro che scelgano di entrare nei locali dell'associazione, a prescindere dal numero dei richiedenti e con criteri selettivi (pagamento di un biglietto) così larghi da diventare del tutto inesistenti, atteso che, in tal modo, verrebbe eliminata ogni differenza fra locali aperti ai soci di una associazione e locali aperti al pubblico.

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