Il deposito cauzionale è una somma concordata nel contratto di locazione tra il proprietario dell'immobile e l'inquilino a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto stesso. Più precisamente funge da garanzia contro eventuali danni arrecati all'immobile nonché per l'eventuale mancato pagamento del canone di locazione. E' prevista, anche se non è obbligatoria, sia nei contratti ad uso abitativo sia nei contratti ad uso diverso. La disciplina dell'importo cauzionale è contenuta nell'art. 11 della legge 392/78, che testualmente prevede che "il deposito cauzionale non può essere superiore alle tre mensilità del canone ed è produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno". In realtà, gli interessi dovrebbero essere erogati dal proprietario dell'immobile al termine di ciascun anno di locazione, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del conduttore. Tuttavia, si è soliti corrisponderli, unitamente alla cauzione, alla naturale scadenza contrattuale. Il deposito cauzionale sarà restituito, però, solo in assenza di danni causati dall'inquilino all'immobile e solo nel caso in cui l'inquilino sia in regola con il pagamento dei canoni di locazione; viceversa, il locatario avrà il diritto di trattenere tale somma proponendo contestualmente una domanda giudiziale per l'attribuzione. La mancata restituzione legittima il conduttore, entro il termine di prescrizione di 10 anni, ad agire in via monitoria tramite l'ausilio di un avvocato.
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