Con sentenza n. 4405/2014 la Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, se il prelievo del sangue è disposto dai medici ai fini di diagnosi e cura non sussiste alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un avvocato, mentre tale obbligo sussiste nel caso in cui il prelievo è richiesto dalle autorità competenti (carabinieri, polizia) ai fini di indagine penale. Tale principio non fa altro che ribadire quanto già consolidato giurisprudenzialmente: "il prelievo ematico compiuto nell'ambito della esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso al di fuori della emersione di figure di reato e di attività propedeutiche al loro accertamento non rientra nel novero degli atti di cui all'art. 356 c.p.p., sicché non sussiste alcun obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia". A titolo esemplificativo, qualora ai sanitari, presso i quali sia stato soccorso il conducente di un veicolo rimasto coinvolto in un sinistro stradale, sia richiesto il prelievo del sangue al fine di accertare l'eventuale presenza di alcool, il soggetto che dovrà sottoporvisi deve essere informato delle finalità per le quali è preordinato l'esame e soprattutto deve essere avvisato che ha la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Se tale dovere di informazione viene omesso, l'eventuale sanzione irrogata per guida in stato di ebbrezza è nulla.
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