Con sentenza n. 3538/14 del 14.02.2014, la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di sinistro stradale, al fine di ottenere il risarcimento del danno, non rileva il fatto che lo stesso sia avvenuto su una strada pubblica o su una strada privata; infatti, l'elemento di discrimine non è la proprietà dell'area, pubblica o privata, ma l'uso che della strada stessa si fa. Soltanto quest'ultimo parametro, secondo gli ermellini, costituisce il parametro che disciplina l'applicazione o meno delle norme sulla circolazione e sul risarcimento del danno. In sostanza, se l'utilizzo della strada, anche se di proprietà privata, è consentita a chiunque si applicano le norme del codice della strada con conseguente possibilità di ottenere il risarcimento da parte dell'assicurazione; viceversa, se l'uso della strada è limitato soltanto a soggetti ben determinati (si pensi ai residenti del quartiere) le norme del codice della strada non si applicano più. Per fare un esempio pratico, nel caso di sinistro su area adibita a parcheggio antistante ad un centro commerciale, accessibile a tutti coloro che vogliono accedere ai negozi, le norme sulla responsabilità civile sono applicabili; non scatterebbe, invece, alcun indennizzo in caso di sinistro verificatosi all'interno di area a proprietà privata, all'interno della quale è consentito il transito, ad esempio, solo a pochi condomini. Concludendo, solo quando l'area di proprietà privata sia aperta ad un numero indistinto di persone, sulla quale esse abbiano la possibilità di transitare, si applicano le norme sulla Rc auto e sul risarcimento del danno in caso di sinistro.
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