Il Regio Decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933, disciplinante le "disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia", stabilisce all'art. 31 che "l'assegno bancario è pagabile a vista e che ogni contraria disposizione si ha per non scritta; l'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione". In pratica, l'assegno va pagato al momento della presentazione allo sportello ed ogni diversa pattuizione contenuta in esso tra le parti è nulla. Dunque, la nullità colpisce non il titolo ma il contenuto dello stesso. L'assegno postdatato, che siamo molto spesso soliti emettere, e che viene presentato all'incasso dopo una certa data riportata sul titolo non è pertanto nullo; soltanto la clausola di postdatazione si considera come non apposta con conseguente possibilità per il creditore di esigerne immediatamente il pagamento. L'emissione di un assegno postdatato non configura più, come in passato, un reato penale, bensì una semplice condotta sanzionabile dal punto di vista amministrativo per l'evasione dell'imposta di bollo.
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