Avevamo toccato l'argomento qualche tempo fa (vedi DIVORZIO BREVE ALL'ESTERO) e avevamo affermato come i coniugi avessero la possibilità di addivenire ad un divorzio consensuale i tempi brevi recandosi all'estero pur se sposati in Italia. Era, poi, sufficiente trascrivere la sentenza di divorzio presso il comune italiano dove erano state celebrate le nozze affinché la stessa avesse piena validità. Da qualche giorno, però, le cose sono cambiate: con sentenza n. 5710/14, la Suprema Corte ha definitivamente affermato che se il matrimonio è stato celebrato in Italia non è possibile ottenere il divorzio all'estero da parte di coniugi residenti in Italia e cittadini italiani. L'unica possibilità, allora, per ottenere lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio è quella di ricorrere al tribunale italiano competente per territorio. Tutti coloro che, negli ultimi mesi, si sono rivolti al nostro Studio per avere informazioni sulla scorta della precedente pubblicazione suindicata e che si erano convinti di intraprendere la strada del divorzio breve all'estero devono, da oggi, rivedere i loro piani: le autorità italiane non riconoscono più il divorzio all'estero e, ciò, legittima l'ufficiale di stato civile a respingere l'eventuale richiesta di trascrizione della sentenza straniera di divorzio, in quanto lo Stato italiano continua a considerare i coniugi come sposati.
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