Nel processo penale, la persona offesa dal reato può costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento dei danni al soggetto imputato. Ciò è possibile tramite l'ausilio di un avvocato che predisporrà un atto scritto da produrre o prima dell'apertura del processo o al più tardi prima della cosiddetta apertura del dibattimento. Così facendo, accertata la responsabilità penale dell'imputato, il giudice non solo pronuncia sentenza di condanna ma, se la vittima ha chiesto il risarcimento, si esprime anche sull'entità danno invocato. Tuttavia, tre sono le situazioni che possono verificarsi:
1) il giudice non liquida una somma specifica per insufficienza delle prove circa il danno subito: in tal caso, la parte offesa dovrà instaurare un processo civile per vedersi riconosciuto il risarcimento dal soggetto condannato.
2) il giudice liquida il danno nel suo preciso ammontare; in tal caso, la parte offesa, in difetto di spontanea esecuzione, dovrà notificare al condannato la sentenza unitamente all'atto di precetto; persistendo l'inadempimento, potrà agire esecutivamente sui suoi beni.
3) il giudice riconosce in sentenza una "provvisionale", ossia soltanto una parte, provata nel giudizio, del danno subito; anche in questo caso, in difetto di spontanea esecuzione, la persona offesa dovrà notificare al condannato la sentenza unitamente all'atto di precetto. Persistendo l'inadempimento, potrà agire esecutivamente sui beni del "debitore".
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